Dissesto finanziario di FWU Life Insurance Lux SA: Come recuperare gli investimenti delle polizze index-linked

FWU Life Insurance

Sul nuovo caso di dissesto finanziario che ha coinvolto la compagnia FWU Life

Insurance Lux SA, ospitiamo l’intervento dell’’avvocato Giovanni Franchi,

Presidente della Sezione Emilia Romagna dell’associazione Konsumer Italia ed uno

dei maggiori esperti italiani in materia di diritto dei risparmiatori.

Nelle righe che seguono, l’avvocato Franchi descrive la natura molto particolare

delle polizze proposte da FWU (in realtà prodotti finanziari), spiegando come sia

tutt’altro che infrequente che tali prodotti siano venduti non dalla compagnia di

assicurazione (nel caso di FWU insolvente) ma da un intermediario, ad esempio un

promotore che si è recato a casa dell’investitore per conto di una banca o una

finanziaria.

Nel caso della FWU Life Insurance Lux SA, quindi, è molto importante che i clienti

per prima cosa verifichino con chi è stata sottoscritta la polizza: se è stata

sottoscritta attraverso un intermediario con una banca o una finanziaria, il

risparmiatore potrà agire nei loro confronti, rendendo possibile il recupero

dell’investimento perduto.

CONSIDERAZIONI SULLE POLIZZE FWU

Il 31 gennaio 2025 il Tribunale del Lussemburgo su richiesta di

CCA (Commissariat aux Assurances, l’Autorità di controllo del

mercato assicurativo lussemburghese) ha dichiarato lo

scioglimento e la liquidazione della compagnia assicurativa

FWU Life Insurance Lux S.A. alla quale erano stati dati sei mesi di

tempo per risollevarsi dalla sua situazione critica. Ma i sei mesi

non sono bastati e il piano di risanamento è fallito. Per questo

l’Autorità ha chiesto lo scioglimento e la liquidazione della

compagnia assicurativa. E il 31 gennaio il Tribunale del

Lussemburgo ha emesso la sentenza di liquidazione.

Il gruppo FWU ha venduto prodotti assicurativi vita in Francia,

Olanda, Austria, Germania, Spagna, Lussemburgo ed anche in

Italia dove si contano 100.000 risparmiatori coinvolti per un

totale di 360 milioni di euro raccolti dall’assicurazione.

Soprattutto in Lombardia e Veneto.

Il che rende necessarie alcune considerazioni su tali prodotti.

Sotto il nome di index linked o unit linked possiamo trovare

sia obbligazioni, sia polizze assicurative.

Le prime (letteralmente: collegate a un indice) sono

obbligazioni il cui rendimento non è certo, ma può dipendere:

dall’andamento di indici di Borsa (come l’indice S&P MIB della

Borsa di Milano), di alcune azioni, dalle valute estere; dalle

quotazioni delle materie prime (come il petrolio o il rame); o

altro ancora. La struttura delle obbligazioni index linked è spesso

molto complicata e ci sono diversi tipi di prodotto. Le

combinazioni possibili sono infinite e le condizioni da rispettare

per ottenere la cedola o la rivalutazione del capitale possono

essere moltissime.

Le polizze index linked (quelle alienate da FWU sono definite

unit linked, ma sono identiche) funzionano come le obbligazioni

index linked. L’unica differenza è la presenza di un’assicurazione

sulla vita per il periodo della durata della polizza. Se il

contraente, cioè chi ha stipulato la polizza index linked e ha

versato il premio, muore prima della scadenza del periodo di

investimento, i beneficiari riceveranno un importo calcolato

secondo i termini previsti nel contratto. Ma l’obiettivo principale

delle polizze index linked è l’investimento, non l’assicurazione.

Come si è detto, le polizze index linked sono contratti di

assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è

collegato (rectius indicizzato) all’andamento di un determinato

parametro. In questo tipo di contratti, l’indicizzazione serve ad

adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni

assicurative legando il rendimento della polizza a un indice

finanziario che riflette l’andamento dei prezzi al consumo ovvero

alla possibilità concessa all’assicurato di partecipare alla

performance delle riserve tecniche della stessa compagnia di

assicurazione. Gli indici di riferimento sono in genere di tipo

borsistico o azionario. In sostanza, è come se l’assicurato avesse

investito in titoli azionari strutturati dal rendimento variabile a

seconda dell’indice di riferimento.

Già nel 2001 l’ISVAP con la circolare n. 451 era intervenuto per

disciplinare alcuni aspetti delle polizze index-unit linked

precisando quali sono gli indici di riferimento a cui ricollegare le

prestazioni garantite da questo tipo di contratti. In particolare,

secondo quanto specificato nella richiamata circolare, tali indici

devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. a) essere costruiti su strumenti finanziari, come definiti dall’art.

1 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito per brevità:

TUF) e dai regolamenti di attuazione del citato decreto –

quotati su mercati regolamentati;

  1. b) essere pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con

cadenza coerente con la valorizzazione prevista in polizza;

  1. c) essere calcolati da soggetti terzi, indipendenti rispetto alla

compagnia di assicurazione e agli emittenti gli strumenti

finanziari su cui sono costruiti;

  1. d) essere calcolati in base a criteri di determinazione, resi

disponibili agli interessati, che disciplinino anche le modalità

di sostituzione o eliminazione di alcuni degli strumenti

finanziari su cui sono costruiti.

Per quanto riguarda gli «altri valori di riferimento» (per

esempio un titolo strutturato) i requisiti di cui sopra devono

sussistere per tutti i parametri o attivi sottostanti che,

influenzando i profili di rischio/rendimento di detti «valori», ne

determinano, direttamente o indirettamente, l’indicizzazione.

Venendo alla giurisprudenza in materia è da escludersi che

tali polizze possano correttamente definirsi quali contratto di

assicurazione sulla vita. Questo, per l’art. 1882 c.c., è infatti il

contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un

premio, si obbliga a pagare all’assicurato un capitale o una

rendita “al verificarsi un evento attinente alla vita umana”.

Quelle in parola sono invece definite come polizze le cui

prestazioni contrattuali sono direttamente collegate al valore di

una quota connessa a fondi comuni.

Dopo aver negato la ricorrenza di un’assicurazione sulla vita –

perché, come detto, la prestazione non è legata ad un evento

attinente la vita umana, ma al valore di titoli –, i Tribunali, che si

sono occupati della materia, sempre sulla base di tali

circostanze concludono per la natura esclusivamente finanziaria

di questi contratti e, per l’effetto, la loro soggezione alle

normativa in materia d’intermediazione finanziaria, ossia,

ratione temporis, il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Di qui la nullità del contratto per difetto di forma a norma

dell’art. 23, richiedendo tale disposizione la preventiva

stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento,

altresì chiamato contratto quadro e master agreement,

destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra cliente e

intermediario. Difatti, per la giurisprudenza “Ove, nell’ambito di

una polizza index linked, la prestazione della compagnia di

assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita

umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del

contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica

del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il

nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla

fattispecie dovranno essere applicate le norme

dell’intermediazione mobiliare, con particolare riferimento a

quelle relative alle operazioni inadeguate, qualora l’investitore

abbia impegnato in detto contratto tutto o buona parte del suo

patrimonio mobiliare”. Orientamento confermato anche dal

Tribunale di Parma, secondo cui “Non può definirsi quale

polizza vita il contratto che preveda un investimento finanziario

che non sia finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di

carattere previdenziale, la cui redditività sia esclusivamente

legata a fenomeni di tipo finanziario, quali indici azionari o

rendimenti dei fondi di investimento, e che non assicuri la

restituzione alla scadenza del capitale versato”.

La conclusione cui siamo pervenuti trova oggi conferma nel

d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303. È questo, come noto, il decreto

legislativo con il quale il legislatore ha aggiunto all’art. 1 d.lgs. n.

58/98 la lettera w bis, in forza della quale sono oggi soggetti alla

disciplina dell’intermediazione finanziaria anche i “prodotti

finanziati messi da imprese di assicurazione”.

Se la vendita dele polizze emesse da FWU Life Insurance Lux

S.A. deve ritenersi nulla per difetto di forma, deve agirsi nei

confronti dell’alienante, con la speranza che questi abbia le

somme necessarie per rifondere l’investimento con gli interessi.

Se si tratta, come probabile, di banche o di società

intermediarie, il recupero non sarà difficile.

In altre parole, chi ha investito in queste polizze ha ancora la

speranza di ottenere la rifusione dell’investimento, sempre che,

come detto, il c.d. promotore, che ha venduto il prodotto, abbia

un patrimonio sufficiente per la restituzione.

 

Avv. Giovanni Franchi