
Sul nuovo caso di dissesto finanziario che ha coinvolto la compagnia FWU Life
Insurance Lux SA, ospitiamo l’intervento dell’’avvocato Giovanni Franchi,
Presidente della Sezione Emilia Romagna dell’associazione Konsumer Italia ed uno
dei maggiori esperti italiani in materia di diritto dei risparmiatori.
Nelle righe che seguono, l’avvocato Franchi descrive la natura molto particolare
delle polizze proposte da FWU (in realtà prodotti finanziari), spiegando come sia
tutt’altro che infrequente che tali prodotti siano venduti non dalla compagnia di
assicurazione (nel caso di FWU insolvente) ma da un intermediario, ad esempio un
promotore che si è recato a casa dell’investitore per conto di una banca o una
finanziaria.
Nel caso della FWU Life Insurance Lux SA, quindi, è molto importante che i clienti
per prima cosa verifichino con chi è stata sottoscritta la polizza: se è stata
sottoscritta attraverso un intermediario con una banca o una finanziaria, il
risparmiatore potrà agire nei loro confronti, rendendo possibile il recupero
dell’investimento perduto.
CONSIDERAZIONI SULLE POLIZZE FWU
Il 31 gennaio 2025 il Tribunale del Lussemburgo su richiesta di
CCA (Commissariat aux Assurances, l’Autorità di controllo del
mercato assicurativo lussemburghese) ha dichiarato lo
scioglimento e la liquidazione della compagnia assicurativa
FWU Life Insurance Lux S.A. alla quale erano stati dati sei mesi di
tempo per risollevarsi dalla sua situazione critica. Ma i sei mesi
non sono bastati e il piano di risanamento è fallito. Per questo
l’Autorità ha chiesto lo scioglimento e la liquidazione della
compagnia assicurativa. E il 31 gennaio il Tribunale del
Lussemburgo ha emesso la sentenza di liquidazione.
Il gruppo FWU ha venduto prodotti assicurativi vita in Francia,
Olanda, Austria, Germania, Spagna, Lussemburgo ed anche in
Italia dove si contano 100.000 risparmiatori coinvolti per un
totale di 360 milioni di euro raccolti dall’assicurazione.
Soprattutto in Lombardia e Veneto.
Il che rende necessarie alcune considerazioni su tali prodotti.
Sotto il nome di index linked o unit linked possiamo trovare
sia obbligazioni, sia polizze assicurative.
Le prime (letteralmente: collegate a un indice) sono
obbligazioni il cui rendimento non è certo, ma può dipendere:
dall’andamento di indici di Borsa (come l’indice S&P MIB della
Borsa di Milano), di alcune azioni, dalle valute estere; dalle
quotazioni delle materie prime (come il petrolio o il rame); o
altro ancora. La struttura delle obbligazioni index linked è spesso
molto complicata e ci sono diversi tipi di prodotto. Le
combinazioni possibili sono infinite e le condizioni da rispettare
per ottenere la cedola o la rivalutazione del capitale possono
essere moltissime.
Le polizze index linked (quelle alienate da FWU sono definite
unit linked, ma sono identiche) funzionano come le obbligazioni
index linked. L’unica differenza è la presenza di un’assicurazione
sulla vita per il periodo della durata della polizza. Se il
contraente, cioè chi ha stipulato la polizza index linked e ha
versato il premio, muore prima della scadenza del periodo di
investimento, i beneficiari riceveranno un importo calcolato
secondo i termini previsti nel contratto. Ma l’obiettivo principale
delle polizze index linked è l’investimento, non l’assicurazione.
Come si è detto, le polizze index linked sono contratti di
assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è
collegato (rectius indicizzato) all’andamento di un determinato
parametro. In questo tipo di contratti, l’indicizzazione serve ad
adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni
assicurative legando il rendimento della polizza a un indice
finanziario che riflette l’andamento dei prezzi al consumo ovvero
alla possibilità concessa all’assicurato di partecipare alla
performance delle riserve tecniche della stessa compagnia di
assicurazione. Gli indici di riferimento sono in genere di tipo
borsistico o azionario. In sostanza, è come se l’assicurato avesse
investito in titoli azionari strutturati dal rendimento variabile a
seconda dell’indice di riferimento.
Già nel 2001 l’ISVAP con la circolare n. 451 era intervenuto per
disciplinare alcuni aspetti delle polizze index-unit linked
precisando quali sono gli indici di riferimento a cui ricollegare le
prestazioni garantite da questo tipo di contratti. In particolare,
secondo quanto specificato nella richiamata circolare, tali indici
devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) essere costruiti su strumenti finanziari, come definiti dall’art.
1 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito per brevità:
TUF) e dai regolamenti di attuazione del citato decreto –
quotati su mercati regolamentati;
- b) essere pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con
cadenza coerente con la valorizzazione prevista in polizza;
- c) essere calcolati da soggetti terzi, indipendenti rispetto alla
compagnia di assicurazione e agli emittenti gli strumenti
finanziari su cui sono costruiti;
- d) essere calcolati in base a criteri di determinazione, resi
disponibili agli interessati, che disciplinino anche le modalità
di sostituzione o eliminazione di alcuni degli strumenti
finanziari su cui sono costruiti.
Per quanto riguarda gli «altri valori di riferimento» (per
esempio un titolo strutturato) i requisiti di cui sopra devono
sussistere per tutti i parametri o attivi sottostanti che,
influenzando i profili di rischio/rendimento di detti «valori», ne
determinano, direttamente o indirettamente, l’indicizzazione.
Venendo alla giurisprudenza in materia è da escludersi che
tali polizze possano correttamente definirsi quali contratto di
assicurazione sulla vita. Questo, per l’art. 1882 c.c., è infatti il
contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un
premio, si obbliga a pagare all’assicurato un capitale o una
rendita “al verificarsi un evento attinente alla vita umana”.
Quelle in parola sono invece definite come polizze le cui
prestazioni contrattuali sono direttamente collegate al valore di
una quota connessa a fondi comuni.
Dopo aver negato la ricorrenza di un’assicurazione sulla vita –
perché, come detto, la prestazione non è legata ad un evento
attinente la vita umana, ma al valore di titoli –, i Tribunali, che si
sono occupati della materia, sempre sulla base di tali
circostanze concludono per la natura esclusivamente finanziaria
di questi contratti e, per l’effetto, la loro soggezione alle
normativa in materia d’intermediazione finanziaria, ossia,
ratione temporis, il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Di qui la nullità del contratto per difetto di forma a norma
dell’art. 23, richiedendo tale disposizione la preventiva
stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento,
altresì chiamato contratto quadro e master agreement,
destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra cliente e
intermediario. Difatti, per la giurisprudenza “Ove, nell’ambito di
una polizza index linked, la prestazione della compagnia di
assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita
umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del
contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica
del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il
nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla
fattispecie dovranno essere applicate le norme
dell’intermediazione mobiliare, con particolare riferimento a
quelle relative alle operazioni inadeguate, qualora l’investitore
abbia impegnato in detto contratto tutto o buona parte del suo
patrimonio mobiliare”. Orientamento confermato anche dal
Tribunale di Parma, secondo cui “Non può definirsi quale
polizza vita il contratto che preveda un investimento finanziario
che non sia finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di
carattere previdenziale, la cui redditività sia esclusivamente
legata a fenomeni di tipo finanziario, quali indici azionari o
rendimenti dei fondi di investimento, e che non assicuri la
restituzione alla scadenza del capitale versato”.
La conclusione cui siamo pervenuti trova oggi conferma nel
d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303. È questo, come noto, il decreto
legislativo con il quale il legislatore ha aggiunto all’art. 1 d.lgs. n.
58/98 la lettera w bis, in forza della quale sono oggi soggetti alla
disciplina dell’intermediazione finanziaria anche i “prodotti
finanziati messi da imprese di assicurazione”.
Se la vendita dele polizze emesse da FWU Life Insurance Lux
S.A. deve ritenersi nulla per difetto di forma, deve agirsi nei
confronti dell’alienante, con la speranza che questi abbia le
somme necessarie per rifondere l’investimento con gli interessi.
Se si tratta, come probabile, di banche o di società
intermediarie, il recupero non sarà difficile.
In altre parole, chi ha investito in queste polizze ha ancora la
speranza di ottenere la rifusione dell’investimento, sempre che,
come detto, il c.d. promotore, che ha venduto il prodotto, abbia
un patrimonio sufficiente per la restituzione.
Avv. Giovanni Franchi