Ed ora tempi di liquidazione sinistri certi per contratto

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Polizze Danni, grazie a Konsumer i termini della liquidazione saranno indicati nel contratto

Intervista a Giampaolo Petri “Un passo fondamentale per chiarire l’impegno che la Compagnia prende nei confronti dell’Assicurato”

Alessandra Schofield

Nel corso dell’incontro in IVASS del tavolo Contratti semplici e chiari – lo scorso 14 marzo – è stato ottenuto, grazie all’impegno di Konsumer Italia, un risultato molto importante per la tutela dei diritti dei consumatori: l’impegno delle Compagnie assicurative (o, meglio, l’impegno dell’ANIA ad invitare le sue Associate) ad indicare su tutte le polizze Danni la determinazione delle tempistiche per la liquidazione dei sinistri.

Abbiamo intervistato un soddisfattissimo Giampaolo Petri, responsabile Konsumer per l’ambito assicurativo, chiedendogli di approfondire questo punto ed aggiornarci sugli altri temi trattati sul tavolo

Dott. Petri, può spiegarci perché si tratta di un passaggio particolarmente significativo?

La definizione delle linee guida concordate tra tutti i partecipanti del tavolo IVASS Contratti semplici e chiari – il cui obiettivo è un lavoro congiunto tra Istituto di Vigilanza, Associazione delle Imprese assicurative e le associazioni dei consumatori e degli intermediari – era in effetti terminata il 6 febbraio ed erano state diramate dall’ANIA il 6 marzo. Ciononostante, durante l’incontro del 14 marzo è stata accettata la nostra richiesta dirimente, e cioè che in tutti i contratti rami Danni sia indicata la determinazione dei termini di liquidazione. Finora, l’indicazione di tale tempistica riguardava esclusivamente le polizze Auto. È un salto di qualità importante, nel rapporto fiduciario tra Compagnie e Consumatori, perché chiarisce meglio l’impegno che l’impresa di assicurazione prende nei confronti dell’assicurato. D’altro canto, il consumatore sa che se non paga il premio, alla mezzanotte del quindicesimo giorno le coperture previste nella sua polizza vengono sospese; è giusto, quindi, che sappia anche il tempo massimo nel quale un eventuale sinistro – che, non dimentichiamolo, rappresenta il momento fondamentale del servizio assicurativo – potrà essere liquidato.

Le Compagnie, quindi, sono ora obbligate ad indicare il termine di liquidazione?

Non si tratta di un obbligo in senso stretto, perché la definizione dei termini perentori deve discendere da una normativa primaria. Ma sia l’ANIA che l’IVASS hanno fatto una raccomandazione al mercato, cioè alle Compagnie, che queste non possono ignorare. Non mi piace essere roboante, ma Konsumer è da sempre particolarmente attento alle questioni di natura assicurativa e possiamo dunque ascrivere questo successo alla nostra Associazione. Se poi si considera la stagnazione tipica di questo settore, considerato uno dei più statici in assoluto per tutta una serie di motivazioni, si tratta di una piccola rivoluzione e di un importante segnale da parte dell’ANIA della volontà di intraprendere un cambio culturale significativo.

Quali sono gli altri argomenti che stanno più a cuore a Konsumer Italia?

Noi riteniamo fondamentale aprire un ragionamento serio sulle polizze LTC – ovvero le Long Term Care, coperture economiche contro i rischi di non autosufficienza nella terza e quarta età – perché bisogna costruire un welfare nuovo e le compagnie di assicurazione su questo punto possono essere insostituibili e strategiche. La necessità di un progetto per l’assistenza a lungo termine è la conseguenza della denatalità e dell’allungamento della vita al quale però spesso non corrisponde spesso un aumento della qualità della vita stessa. Da specifici studi risulta che se la polizza LTC fosse obbligatoria e quindi diffusa a tappeto, avrebbe costi estremamente contenuti e potrebbe offrire servizi differenziati in base alle diverse esigenze delle persone anziane e delle loro famiglie. A questo proposito, voglio rilanciare l’idea – che condivido appieno – di un collega di altra associazione consumeristica che ipotizza di proporre a Covip l’inclusione di questo tipo di coperture in tutti i fondi pensione.

Ci sono novità, per quanto riguarda il preventivatore Rca IVASS?

In effetti la piattaforma ci è stata presentata, e dovrebbe entrare in funzione. Colgo l’occasione per dire anche qui, come già ho fatto presente all’Istituto di Vigilanza che bisognerebbe interdire la definizione di “preventivatore” ai vari e noti broker on line, che sono in realtà comparatori delle tariffe delle polizze Auto da loro intermediate e sulle quali percepiscono la provvigione. Gli assicurati in stragrande maggioranza non lo sanno, e sono convinti di trovarsi di fronte ad un’imparziale raffronto tra prodotti di uguale qualità. Niente di più falso e fuorviante. Trovo singolare, tra l’altro, che uno dei più vecchi comparatori sul mercato sia gestito proprio da una famosa associazione consumeristica. Quantomeno mi sembra che si profili un “leggerissimo” conflitto di interessi.

Perché recentemente l’Antitrust ha richiamato alcune Compagnie per clausole vessatorie nelle polizze Malattia ed Infortuni?

Come spiega bene l’IVASS nella sua lettera al mercato del 28 febbraio, si tratta di clausole che non consentono agli eredi dell’assicurato di subentrare nel diritto all’indennizzo previsto da questo tipo di polizze qualora il loro congiunto muoia per causa diversa da quella che ha determinato l’invalidità e prima che la compagnia abbia effettuato i propri accertamenti medici sui postumi permanenti dell’invalidità. In base a tali clausole, i termini che le compagnie si autoassegnano per svolgere gli accertamenti medici sono in genere molto lunghi (fino a 18 mesi) prevedono appunto l’intrasmissibilità dell’indennizzo agli eredi se l’assicurato muore prima che la compagnia stessa abbia svolto tali accertamenti. L’Antitrust ha riconosciuto dunque queste clausole come vessatorie e l’IVASS, con una lodevole iniziativa, ha recentemente imposto a tutte le Compagnie di eliminare tali clausole dai loro contratti; si tratta, insieme alla decisa attivazione dell’Istituto legata alla ricerca dei beneficiari delle “polizze dormienti” (quelle polizze vita il cui sottoscrittore è deceduto ma rispetto alle quali le Imprese non si sono preoccupate di individuare gli eredi della liquidazione), di un’importante passo avanti nella tutela dei diritti dei consumatori.