Guida all’acquisto dell’auto usata (seconda parte) a Cura di Raffaele Caracciolo

acquisto auto usata consigli konsumer difesa dei consumatori

In caso di difetto
 Se avete acquistato da un professionista che applica la norma UNC DOC 01, la Dichiarazione di Conformità e la Dichiarazione di Garanzia definiscono con chiarezza e trasparenza cosa è un difetto e come comportarsi senza ambiguità.


Nell’acquisto da Professionisti che applicano le pratiche tradizionali, attenzione alle avvertenze che seguono.
Qualora riscontriate un difetto sul veicolo (vedi lista), informate il Venditore prima per le vie brevi, telefono, fax o e.mail, poi formalmente per iscritto, entro 60 giorni dalla scoperta del difetto.

Non aspettate il parere dell’Officina e non fate toccare il veicolo perché spetta al Venditore occuparsi del problema e in caso di risposte insoddisfacenti, l’Officina sarà il vostro esperto di parte; in appendice trovate il modello di lettera per la presentazione del reclamo.

Nel caso che il difetto sia un guasto che blocca il veicolo, richiedete sempre l’intervento del Soccorso previsto dalla G.C.U. se compreso; non fate toccare il veicolo, ma segnalate il fatto al Venditore o al gestore incaricato dal Venditore, e attenetevi alle sue indicazioni.

Non autorizzate smontaggi o lavorazioni di alcun genere, salvo che non abbiate riscontro dal Venditore o dal gestore entro il giorno successivo al reclamo.

Una volta sistemata la questione dell’Officina che deve farsi carico del ripristino, la stessa produrrà un preventivo che dovrà essere vagliato da chi risponde della garanzia.
 L’intero processo dovrebbe concludersi in un tempo ragionevole, diciamo entro 5 giorni lavorativi, indicando:
 q La natura del difetto lamentato:
 Ø Costituisce difetto di conformità
 Ø Non è un difetto di conformità ma rientra nella copertura della G.C.U.
 Ø Non ricade nella tutela della garanzia in questo caso devono essere indicate chiaramente le ragioni e le prove del caso.
 q Se il difetto è di conformità, quale rimedio si intende proporre:
 Ø Ripristino del veicolo; per gli aderenti alla norma UNC DOC 01 questo rimedio significa ripristinare la percorrenza mancata rispetto allo standard AF, e l’intervento è senza spese per voi.
 Ø Sostituzione sottosistema difettoso con un ricambio nuovo: in questo caso il veicolo sarà non solo ripristinato, ma sostanzialmente migliorato, rispetto alle condizioni che aveva all’acquisto.
 § In questo caso è legittimo che vi sia richiesto un contributo al costo della riparazione, ma solo se non vi sono oggettivamente alternative e se il criterio di ripartizione era stato definito nella dichiarazione di Garanzia; in ogni caso la proposta vi deve essere presentata PRIMA di dar corso alla riparazione, con la giustificazione della quota a vostro carico e deve essere da voi accettata. Per i guasti a sottosistemi complessi che occorrano nella seconda metà del periodo di Garanzia, questa può essere la soluzione più conveniente perché, grazie al vostro contributo, la riparazione sarà soggetta a Garanzia Legale per 24 mesi, a carico di chi materialmente riceve il vostro contributo; nel caso invece di Garanzia totale, cioè senza contributo da parte vostra, non vi sarà alcuna garanzia aggiuntiva sulla riparazione ed ogni responsabilità di Garanzia termina alla scadenza della Garanzia principale.
 Ø Se il difetto di conformità non è sanabile nei tempi congrui riportati nella Dichiarazione di Garanzia, o comunque nel contratto, oppure il ripristino sia ritenuto eccessivamente oneroso dal Venditore, questi dovrà proporvi, o voi potrete richiedere, uno gli altri rimedi previsti dal Codice del Consumo (Art. 130):
 ü Rimborso di una quota del prezzo di vendita, a titolo di minor valore.
 ü Sostituzione del veicolo con altro di caratteristiche uguali o migliori.
 ü La risoluzione del contratto (riprende il veicolo e rimborsa il prezzo e le spese, secondo lo schema riportato nell’allegato C del’Appendice)
 Ø Se il difetto rientra nella copertura della Garanzia Convenzionale Ulteriore la risposta dovrà essere comunque nella stessa logica, a meno che la Dichiarazione di garanzia non preveda altri rimedi oltre al ripristino.
 Il principio fondamentale che dovete applicare è che è essenziale che il Venditore abbia la possibilità di proporre un rimedio; quindi NON potete in nessun caso richiedere un rimborso a cose fatte, se non dopo aver presentato il reclamo al Venditore senza una risposta entro un tempo ragionevole, e dopo aver messo formalmente in mora il Venditore.
 Difetti di conformità non sanabili con interventi d’Officina.

 Esistono alcuni difetti di conformità non sanabili con interventi d’officina; si tratta quindi di difetti che non si manifestano come guasto,ma che rendono il veicolo non conforme al contratto:
 q Chilometraggio maggiore del dichiarato
 q Numero di Proprietari maggiore del dichiarato (o della ragionevole presunzione del Consumatore)
 q Riscontro di incidenti pregressi, con riparazioni alle parti strutturali del veicolo
 Vediamo come affrontare questi tre casi, di particolare rilevanza.
 Chilometraggio maggiore del dichiarato
 Il primo sintomo della possibile alterazione del contachilometri è la mancanza del libretto dei tagliandi.
 Nell’applicazione della norma UNC DOC 01 il Professionista NON può quindi classificare il veicolo come “tutta tagliandata”, ed il modello tiene così conto del logorio equivalente, moltiplicando la percorrenza indicata per un opportuno coefficiente; ne risulterà così un IUP minore di 79, che comporta quindi una diminuzione del valore di riferimento, in conseguenza del “maggior logorio”:
Il fattore moltiplicativo, in questa ipotesi, dipende solo dagli anni di anzianità del veicolo, ed è quindi facile determinare il valore di chilometri equivalenti, in funzione degli anni di vita, secondo La tabella seguenti rappresenta la traduzione numerica del concetto:
 Questo meccanismo annulla ogni vantaggio della pratica dell’alterazione del contachilometri, perché proietta le conseguenze della mancata manutenzione ordinaria, anche in termini economici.
 Comunque, qualora abbiate evidenza certa del chilometraggio effettivo (lettura dei dati della Centralina, scoperta di tagliandi adesivi con tagliandi o cambio d’olio a percorrenze maggiori di quelle dichiarate), si tratta di un difetto assolutamente non rimediabile ed avete diritto ad un rimedio, diverso a seconda dei casi:
 q Se avete acquistato da un Professionista che non aderisce alla norma UNC DOC 01, e il problema emerge dopo l’acquisto, si applicano i seguenti casi:
 Ø La percorrenza è maggiore del dichiarato di fino a 50.000 Km: richiedete la restituzione di una parte del prezzo pagato, valorizzando i Km in eccesso in scaglioni di 1.000 Km. secondo la seguente tabella:

ANNI POTENZA IN KW
 benzina <56 56 ÷ 75 76 ÷ 90 90 ÷ 110 >110
 diesel <50 50 ÷ 65 66 ÷ 73 74 ÷ 85 >85
 <2
€ 52,00 € 62,00 € 72,00 € 88,00 € l04,00
 3 € 44,00 € 52,00 € 60,00 € 74,00 € 86,00
 4 € 34,00 € 42,00 € 48,00 € 58,00 € 70,00
 5 € 26,00 € 30,00 € 36,00 € 44,00 € 52,00
 >5 € l8,00 € 20,00 € 24,00 € 28,00 € 34,00
 nel caso ad esempio di un veicolo Diesel di 3 anni di età e potenza superiore ad 85 KW, con percorrenza superiore al dichiarato di 45.800 Km, la diminuzione di valore sarà pari a:
€ 86,00 * 46 = € 3.910,00
 In alternativa potete determinare lo IUP alla consegna, tramite il servizio UNC, e determinare il prezzo corretto , applicando l’algoritmo della norma UNC DOC 01 per quantificare in temrini economici la differenza rispetto all’IUP 79, assunto come riferimento. Questo metodo sarà più vantaggioso per veicoli di valore da € 10.000 in su, mentre il precedente può essere vantaggioso per eicoli di basso valore commerciale.
 Ø Percorrenza oltre 50.000 Km del dichiarato: risoluzione del contratto in quanto il contratto non esiste; riconsegnate il veicolo ed il Venditore deve rifondere:
 ü L’intero prezzo pagato
 ü L’importo del passaggio di proprietà
 ü Eventuali contributi in precedenza corrisposti per l’applicazione della Garanzia.
 ü La quota di imposta di possesso (bollo) non goduta.
 Il contratto è risolto perché basato su presupposti inesistenti, e quindi non è negoziabile in alcuna parte, diversamente da quanto si può prevedere per la risoluzione del contratto per altre cause.
 Attenti a parlare di truffa, per non passare dalla parte del torto e magari rischiare una querela per calunnia; per accusare di truffa bisogna provare che l’alterazione è stata fisicamente fatta o disposta dal Venditore.
 Il vostro diritto si basa su un’oggettiva differenza tra la percorrenza reale e quella contrattuale, a prescindere da chi materialmente il responsabile dell’alterazione del contachilometri.
 Numero di proprietari
 Nel caso che emerga che il numero di precedenti proprietari è maggiore di quanto dichiarato in sede di vendita, o di trattativa, il Consumatore può richiedere certamente una riduzione del prezzo pagato, che dipende dalla situazione di partenza:

Differenza rispetto situazione dichiarata
 situazione dichiarata    +1     +2      +3      +3      +3     +4 >4
 Uniproprietario             -8 % -10% -12%-12% -14% -15%
 2 proprietari                   -5% – 7%     – 9% -11% -12%
 3 proprietari ed oltre -2% – 4%      – 6% – 8% – 9%
 Nel caso che sia stato dichiarato un solo proprietario, e sia riscontrato un numero effettivo superiore a 3, il Consumatore può legittimamente pretendere la risoluzione del contratto (difetto di particolare gravità).
 L cosidetti “mini passaggi” tra Professionisti non vanno conteggiati perché utili alla sospensione dell’imposta di possesso, impropriamente definita Tassa di circolazione, e quindi il veicolo non circola.
 Rilevazione di incidenti pregressi
 In questo caso, il Venditore è responsabile solo se non ha dichiarato il fatto, pur essendone a conoscenza .
 In pratica, è ovviamente molto difficile stabilire la malafede, anche perché se la riparazione è stata fatta a regola d’arte, non ne risulterebbero inconvenienti avvertibili per il Consumatore.
 Ovviamente, se affiorano difetti a parti strutturali, si tratta di non conformità che hanno rilievo diverso a seconda dei casi:
 Ø Tracce di ossidazione su scatolati o montanti, disuniformità del rivestimento del sottoscocca, non compatibili con l’età del veicolo: si rimedia con riparazione in carrozzeria per ripristinare lo stato originale.
 Ø Deformazione di parti strutturali, con alterazione delle quote previste dal costruttore: tipicamente si riscontrano disallineamento delle portiere o dei cofani, usura anomala dei pneumatici, comportamento dinamico irregolare (il veicolo “tira” a destra o sinistra), impossibilità di regolare correttamente i valori di convergenza e camber; in questi casi la riparazione è difficilmente proponibile, e si dovrà negoziare o la riduzione del prezzo, con una percentuale intorno al 20% del prezzo d’acquisto, se comunque le conseguenze del difetto non pregiudicano la sicurezza o il comfort, o la risoluzione del contratto.

In caso di applicazione della Garanzia Convenzionale tradizionale.
 Avete acquistato il veicolo da un Venditore che non applica la norma UNC DOC 01, che vi ha dato un libretto di un Gestore di garanzia.
 Seguendo le istruzioni tipicamente contenute in questi libretti al guasto vi siete recati presso un’officina scelta da voi; questo caso, la notifica del difetto è costituita dal preventivo d’Officina inviato al Venditore od al Gestore, in alternativa alla lettera come nel caso precedente.
 Il Venditore è responsabile del guasto solo se dimostra (non basta affermare) che il guasto non è conseguenza di un difetto di conformità e ha concesso una Garanzia Convenzionale Ulteriore, la cui copertura comprende le parti coinvolte nel guasto; può intervenire tipicamente tramite il Gestore di Garanzia Convenzionale suo fornitore e che ha preparato il libretto che documenta la “Garanzia”.
Dovete fare molta attenzione alle limitazioni che legittimamente possono essere previste nella Garanzia Convenzionale Ulteriore; non dovete pensare che questa Garanzia copra la normale manutenzione, od i guasti dovuti all’usura conseguente ad un normale uso dell’auto.
 Il guasto deve essere riparato in tempi ragionevoli, per quanto dovuto, nel rispetto delle prescrizioni della Casa costruttrice. Tuttavia l’obbligo del Venditore è di ripristinare il veicolo alle condizioni che aveva al momento dell’acquisto, sostenendo i costi strettamente necessari per quanto necessario a questo fine, e quindi ha titolo per procedere a riparazioni o revisioni della parte guasta, senza necessariamente dover sostituire gruppi importanti, indipendentemente dalla politica della Casa, che la rete di Officine Autorizzate di solito è tenuta a seguire.
 Ad esempio, la turbina a geometria variabile di molte case, soprattutto tedesche, tende ad imbrattarsi a causa di particelle carboniose generate durante la combustione del Gasolio; si tratta di un difetto, dovuto alla percorrenza, che in teoria il Venditore potrebbe non riconoscere.
 Tuttavia la maggior parte dei gestori della G.C.U. riconosce la turbina tra le parti coperte; un’Officina autorizzata, applicando procedure interne, molto probabilmente procederebbe alla sostituzione dell’intero gruppo, con una spesa intorno a € 1000,00. Nella maggior parte dei casi il gruppo può essere riparato, mediante operazioni di smontaggio, pulizia delle palette sostituzione di particolari usurati (boccole, guarnizioni, etc), ad un costo molto inferiore.
 Il Gestore di garanzia, in nome e per conto del Venditore ha quindi pieno diritto di proporre la revisione come rimedio, assumendosi la responsabilità del corretto funzionamento del turbo riparato senza nessun onere per il Consumatore. Se però, a causa rotture interne o di avanzata usura del materiali, la turbina non potesse essere riparato, dovrà essere sostituita, con un gruppo nuovo o di rotazione; in questo caso il veicolo acquista un maggior valore rispetto a quello che aveva al momento dell’acquisto, ed il Venditore potrà, legittimamente, richiedere un contributo di “maggior valore” ma solo se il criterio è definito contrattualmente, su basi oggettive,
 Chi utilizza la norma UNC DOC 01 propone un criterio trasparente e oggettivo, basato sulla proporzione tra il nuovo ciclo di vita dovuto alla riparazione e la percorrenza “mancata” rispetto allo standard.
 Anche in questo caso il principio fondamentale che dovete applicare è che è essenziale che il Venditore abbia la possibilità di proporre un rimedio; quindi NON potete richiedere un rimborso a cose fatte, se non:
 q Dopo aver presentato il reclamo al Venditore od al Gestore della G.C.U. direttamente o tramite l’Officina.
 q Lo abbiate messo in mora per iscritto
 q Il Gestore non abbia risposto entro il tempo richiesto, ragionevolmente 5 giorni lavorativi.
 Procedura e riferimenti per l’assistenza in caso di contenzioso
 Se avete un problema di Garanzia con il Venditore, associandovi all’Unione Nazionale Consumatori avrete un esperto al vostro fianco, per trovare una soluzione stragiudiziale; se il contratto prevede la conciliazione, l’esperto UNC la condurrà per voi senza costi.
 Se una soluzione stragiudiziale non si trova, bisognerà ricorrere al Giudice, strettamente quello competente per la vostra residenza, qualsiasi cosa abbiate firmato al riguardo:
 q Giudice di Pace, senza Avvocato per problemi fino a € 1,100,00; il Giudice è il vostro Avvocato, prepara l’atto di citazione e potrete difendervi da soli, eventualmente con l’appoggio di un esperto UNC.
 q Giudice di Pace, assistiti da un Legale, per problemi fino a € 5.000,00
 q Giudice ordinario, assistiti da un Legale, per cifre maggiori.
 Conclusioni
 Il CdC. ha introdotto una sostanziale innovazione nelle relazioni tra Consumatori e Commercianti d’Auto, introducendo una vasta tutela che può rendere l’acquisto di un’auto usata conveniente e senza sorprese.
 Chi aderisce allo standard Auto Futura di fatto non vede più auto usate, diventate un retaggio di un passato da non rimpiangere; questi trattano auto targate a sorprese zero, che possono essere concretamente garantite anche a difetti zero.
 Come sempre sarà l’interesse del Consumatore,e il supporto dell’Associazione, che potrà tradurre in concreto le opportunità aperte dalla legge, anche in termini di competitività per gli Operatori più qualificati, che oggi possono dimostrare la differenza rispetto agli Operatori rimasti ancorati a visioni ormai da archiviare per sempre.
 Gli sportelli UNC vi potranno supportare in ogni fase del processo d’acquisto e di Garanzia, anche prima dell’acquisto, secondo le modalità previste per gli Associati
 Infine, se non vi sono possibilità di un onesto accordo stragiudiziale, gli sportelli vi supporteranno nell’azione legale, a condizioni predefinite e concordate; inoltre vi aiuteranno a segnalare il caso all’AGCM, per pratica commerciale scorretta; non ve ne verrà niente in tasca ma il Venditore potrebbe incappare in pesanti sanzioni economiche e di immagine, scontando così appieno le conseguenze della sua condotta.
 Nei casi in cui serve un legale, UNC potrà aiutarvi a sceglierne uno con specifica competenza per l’applicazione del CdC, che vi praticherà tariffe concordate.