Auto+

Progetto Auto+ 

Comprare un’auto usata è spesso un problema! È innegabile che spesso ci si affidi al caso, al passaparola o a chissà quale altro metodo per la scelta dell’auto, soprattutto usata! Perché difficilmente abbiamo tra le nostre conoscenze il venditore di auto di “fiducia”, per cui si cerca tra i privati, argomento che tratteremo più avanti oppure dalle aziende del settore.
Ma quale scegliere??
Sicuramente non siamo in grado di indicare la scelta migliore ma possiamo segnalarvi le aziende che si distinguono per professionalità e trasparenza nei confronti dei consumatori, quelle che rispettano il codice del consumo, le norme ambientali e di garanzia dei lavori eseguiti.
Con il progetto Auto+ abbiamo creato un elenco di aziende che, accettando le regole dell’iniziativa, garantiscano che il cliente abbia a che fare con un’azienda che si è impegnata con la nostra associazione dei consumatori, Konsumer Italia, nel rispetto dei punti cardine della Garanzia e del Codice del Consumo.
Per cui se dovete comprare un’auto usata date preferenza ad aziende serie che vi possano tutelare con la garanzia sul bene venduto e, nei limiti del possibile, NON fatevi tentare da una trattativa tra privati!!!

Consigli per un acquisto consapevole

Se l’autovettura ha più di 4 anni il primo è quello della revisione, perché l’auto dopo questo periodo è stata sicuramente sottoposta alla revisione periodica, visto che la normativa prevede la prima revisione dopo quattro anni e le successive dopo ogni due.

Ovviamente se un’autovettura NON è stata revisionata non va nemmeno considerata e tantomeno acquistata!!! Quindi un’autovettura in vendita non potrà mai avere un chilometraggio inferiore rispetto a quello registrato durante la revisione.

Per fare questo controllo è semplicissimo basta andare sul portale dell’automobilista, tramite questo link: VerificaKm e digitare il tipo di veicolo, la targa. Ricordando però che la revisione e biennale e quindi il dato chilometrico risale a quel periodo di controllo e potrebbe mascherare una manomissione nei due anni successivi.

Un altro strumento è quello di rivolgersi ad un tecnico che saprà individuare anomalie e discordanze tra usure varie e chilometraggio dichiarato. A puro titolo di esempio si possono controllare le usure dei sedili, del volante, dei pedali e tanto altro in rapporto ai km.

Un altro riscontro importante è quello di verificare se l’autovettura ha subito incidenti. Sempre tramite un tecnico si può far verificare tramite la consultazione (non per privati) della banca dati antifrode delle compagnie assicurative se il veicolo è stato coinvolto in qualche sinistro.

Anche una visura al PRA può aiutarci a comprendere la storia del veicolo in funzione del numero dei proprietari e il tipo di utilizzo.

Cosa fare in caso di raggiro?

In pratica, se vi accorgete di un’alterazione del conta km(o di altre manomissioni che pregiudichino l’omologazione del veicolo) potete presentare una querela alla Polizia, ai Carabinieri o depositarla tramite avvocato presso la Procura della Repubblica.

Di conseguenza verranno avviate delle indagini da parte della Polizia giudiziaria, lasciandovi la facoltà di nominare un legale che vi segua nell’eventuale processo penale (qualora alle indagini segua il rinvio a giudizio) costituendovi parte civile per il risarcimento del danno.

In alternativa avete la possibilità di agire davanti tribunale civile per ottenere una risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo di vendita.

Acquisto da privato?

L’acquisto tra privati è sconsigliato in quanto verrebbero a mancare le tutele che un’azienda automotive può darvi. Il privato NON in grado di tutelarvi in caso di difetti e non vi può dare garanzia e tantomeno la conformità del veicolo, che risulta fondamentale in caso di problemi. Per cui se proprio dovete affidarvi ad un privato compilate almeno la scheda disponibile QUI e seguite i nostri consigli.

La scheda non è un tecnico, serve solo come check list ed è un promemoria per non dimenticare le cose più importanti da controllare.

E in caso di Garanzia?

GARANZIA DI LEGGE

La garanzia è obbligatoria e vale due anni dalla consegna del bene, è inderogabile e può essere richiesta dal consumatore direttamente al venditore, nel caso in cui il bene presenti un difetto di conformità.
Il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 6/09/05 in recepimento della Direttiva 1999/44/CE) stabilisce infatti che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore un prodotto conforme al contratto di vendita.

DIFETTO DI CONFORMITA’

Per essere conforme un bene deve:
– Essere idoneo all’uso al quale è destinato;
– Essere idoneo all’uso voluto dal consumatore, dichiarato al venditore al momento della vendita e da questi accettato;
– Essere conforme alla descrizione fatta dal venditore o dal produttore e possedere le qualità pubblicizzate e descritte sull’etichettatura;
Possedere le qualità mostrate al consumatore dal venditore attraverso un campione o un modello.

IMPORTANTE: Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene è equiparato al difetto di conformità quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

La garanzia legale copre i difetti esistenti al momento della consegna, o che si manifestano nell’arco dei 24 mesi, con esclusione dei difetti intervenuti (ad es. dovuti all’uso, a mancata o cattiva manutenzione, a sostituzione di pezzi di ricambio non originali ecc.).

DIRITTO DEL CONSUMATORE

In caso di difetto di conformità il consumatore può pretendere dal venditore che il bene sia sostituito o riparato senza spese aggiuntive ed entro un lasso di tempo congruo.
Quando però la riparazione o la sostituzione risultano impossibili o antieconomiche, o hanno recato notevoli inconvenienti al consumatore, si può richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato o la sua riduzione.
La garanzia non è valida nel caso sia il consumatore stesso a causarne il danno o che ne era a conoscenza al momento dell’acquisto. Oppure nel caso il difetto derivi da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

PERIODO DI GARANZIA

La garanzia dura due anni, mentre il termine per la denuncia del difetto è di due mesi dalla sua scoperta, per un totale di ventisei mesi dalla consegna nel caso il difetto venga scoperto nell’ultimo periodo di garanzia. Ovviamente se la riparazione avviene durante il periodo di garanzia, sul pezzo sostituito NON decorrerà una nuova garanzia ma terminerà lo stesso alla fine dei 24 mesi (più due) dall’acquisto.
Fermo restando che:
– Se la riparazione avviene oltre il termine della garanzia, per il pezzo sostituito inizierà una nuova garanzia di 2 anni dalla data d’installazione o di consegna;
– Se il difetto di conformità si manifesta entro sei mesi, si può supporre che il difetto fosse già presente al momento dell’acquisto;
– Se, invece, il difetto di conformità si manifesta oltre i sei mesi ma comunque entro i due anni, il consumatore dovrà dimostrare che il danno è collegato a un vizio esistente al momento della consegna.

APPLICAZIONE GARANZIA

La garanzia si applica a tutti i contratti di vendita di beni mobili di consumo come ad esempio autovetture, pc, telefoni, elettrodomestici, etc., ai contratti per la fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, a quelli di permuta, somministrazione e di appalto, compresi i contratti d’opera. La garanzia si applica anche ai contratti di vendita per beni in saldo e usati. Per i quali però non può essere inferiore ad un anno e viene esclusa in caso di difetti dovuti all’uso.

Sono esclusi i contratti di locazione, di comodato d’uso, di donazione, di leasing finanziario, quelli per gli immobili e per i beni oggetto di vendita forzata, anche da parte delle Autorità Giudiziarie. Sono esclusi anche i contratti per la fornitura di energia elettrica, di acqua e gas, salvo quelli consegnati in una quantità predefinita, ad esempio in bombole, che in quel caso in il contratto diventa di somministrazione.

COSTO GARANZIA

La Garanzia è sempre gratuita, qualunque sia la soluzione scelta. A tal proposito il venditore non può addebitare nessuna spesa al consumatore, né per materiali, né per la spedizione e tanto meno per la manodopera.

DOCUMENTAZIONE GARANZIA

La documentazione, che comprova l’acquisto, è fondamentale per richiedere la garanzia ed occorre conservare per almeno ventisei mesi gli scontrini o la fattura ad una persona fisica (per le partite iva ci sono altre regole). In caso di smarrimento della prova d’acquisto si può utilizzare quello della carta di credito, lo scontrino del bancomat o la stessa confezione, sempre che la prova di acquisito rechi la data e la descrizione di quanto acquistato.

GARANZIA COMMERCIALE

La garanzia commerciale (o convenzionale) viene offerta dal produttore e si aggiunge a quella legale, ma non la sostituisce e non la modifica. Non è obbligatoria ma opzionale e quando offerta però diventa vincolante per chi la propone.

Non ha vincoli di durata e chi la propone può decidere il periodo, l’oggetto e il territorio di applicazione.

La garanzia commerciale non può in nessun modo limitare i diritti del consumatore ma eventualmente aumentarli.

IN CASO DI DIFETTO

Il venditore è l’unico responsabile nei confronti del consumatore, a prescindere che il difetto possa dipendere da altri nella catena distributiva, per esempio il produttore. Ed è sempre il venditore a dover rispondere alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere, che poi potrà rivalere nei confronti del responsabile del difetto.

Sono illegittime le richieste del venditore di rivolgersi direttamente al centro di assistenza o al produttore del prodotto
Sono illegittime le clausole che escludono o limitano i diritti del consumatore, anche se vi sia un espresso consenso di nel contratto di vendita.

NEGAZIONE DEL DIRITTO DI GARANZIA – DENUNCIA DIFETTO

Può capitare che un venditore neghi il diritto di garanzia, ma la garanzia è un diritto inderogabile quindi:
Bisogna denunciare al venditore il difetto il prima possibile e comunque entro i due mesi dalla scoperta per iscritto per raccomandata o PEC o rivolgendosi alla camera di commercio o ad un’associazione dei consumatori per l’assistenza nell’elaborazione della denuncia.

CONTROVERSIA EXTRAGIUDIZIALE

Nel caso la denuncia fatta al venditore non abbia esito positivo, il consumatore può attivare procedure extragiudiziali tramite le Camere di Commercio o le Associazioni dei consumatori oppure tramite domanda di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 presso un organismo di mediazione, pubblico o privato iscritto nell’apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.

CONTROVERSIA GIUDIZIALE

In caso di esito negativo della denuncia, occorre agire direttamente tramite giudizio nei confronti del venditore, ed in particolare nell’ipotesi di mancata adesione della mediazione e/o risoluzione del contratto.

SEGNALAZIONE

Il consumatore volendo può anche segnalare all’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato i casi di pratiche commerciali scorrette, tra cui rientra la violazione dei diritti riconosciuti in tema di garanzia postvendita.