Rottamazione delle cartelle equitalia, l’inganno!!

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Rottamazione Cartelle esattoriali Definizione agevolata 2016

di Avv. Orlando Navarra Resp. Naz. Contenzioso Fiscale

Vi dico già all’inizio dell’articolo cosa penso veramente della rottamazione delle cartelle così mi tolgo subito il dente che duole. Si tratta di una sanatoria mascherata frutto della disperazione dello Stato la cui volontà pare ormai obnubilata dal desiderio di fare cassa per poter presentare all’Europa dei conti il più possibile in ordine (con le ottimistiche previsioni di incasso) magari evitando ciò che appare quasi inevitabile e ovviamente non auspicabile cioè quell’aumento dell’IVA di uno o due punti che si sta profilando all’orizzonte. Chi ha infatti imboscato soldi con attività in nero ed ha interesse a sanare le sue posizioni lo potrà fare con uno sconto RILEVANTE pari quasi alla metà del dovuto; chi invece denaro non ne ha ma subisce gli effetti della crisi economica ed è stato vessato da una tassazione a livello di esproprio non potrà fare un BEL NULLA perché non riuscirà a pagare tutto “il rottamato” in 5 rate entro la metà del 2018 riuscendo nel contempo a pagare pure le tasse delle annualità in corso. Quindi mi sento di poter anticipare la conclusione ed affermare che la rottamazione è unmaldestro aiuto ai veri evasori e l’ulteriore conferma che lo Stato si disinteressa di coloro che lavorano veramente in un quadro di tassazione opprimente.

Infatti, se un contribuente è decaduto in passato da un piano di rateizzazione che prevedeva il comodo pagamento in 72 mesi come si può ragionevolmente pensare che potrà riuscire a pagare il pregresso in 5 rate di cui la prima nel luglio 2017 e l’ultima nel settembre del 2018? il tutto pagando le normali tasse del 2016 e gli acconti del 2017? Follia!

E’ inoltre notizia di oggi (30 gennaio 2017 fonte ANSA) che il Fmi per bocca di Christine Lagarde ha detto che “in Italia a causa del debito alto le tasse non possono scendere” perché “vanno ricostruiti dei cuscinetti” sui conti”. Tradotto dal politichese significa che forse non potremo scampare all’aumento dell’IVA e in ogni caso che lo Stato non potrà mai fare unaseria politica fiscale che consenta, tramite la riduzione delle tasse, un rilancio dell’economia.

Ma cos’è la rottamazione delle cartelle di EQUITALIA?

Il contribuente può chiamarla come vuole “Definizione agevolata, rottamazione del debito (o parte del debito), rottamazione delle cartelle di Equitalia” purché si ricordi che in merito alla rottamazione non è previsto l’invio di comunicazioni o qualsiasi altra informativa; il contribuente deve sostanzialmente farsi parte attiva e prendere l’iniziativa senza aspettare la ricezione di un avviso di qualsivoglia natura.

Il D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 pubblicato nella G.U. 24 Ottobre 2016 n. 249 all’art.6 ha infatti previsto una “definizione agevolata” per i ruoli affidati ad Equitalia, nel periodo intercorrente tra il 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016, in base alla quale i contribuenti “morosi” potrebbero sanare la propria posizione versando esclusivamente il *tributo omesso, *l’aggio e gli *interessi (quelli normali per intenderci) restando, quindi, esclusi:

Le sanzioni (spesso di importo superiore alla pretesa fiscale);

Gli interessi di mora (al limite dell’usura ma siccome le leggi le fa lo Stato usura non è);

Ogni altro elemento indicato in cartella e non contemplato tra i precedenti).

Parrebbe trattarsi di un bel regalo che lo Stato fa a chi è in difficoltà, non c’è che dire. Ma le cose stanno effettivamente così?

Scendiamo nel dettaglio. L’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo è particolarmente ampio poiché la rottamazione della cartelle di EQUITALIA riguarda importanti imposte e coinvolge i relativi soggetti di imposta tenuti al pagamento.

L’ambito oggettivo di applicazione della rottamazione riguarda l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’IMU, la TASI, la TARI, i contributi previdenziali ed assistenziali, gli interessi sulle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, i contributi di bonifica.

I soggetti interessati sono quindi non solo le persone fisiche bensì imprenditori, società di persone, società di capitali, contribuenti soggetti a procedure concorsuali, per i quali gli importi pagati in sede di definizione agevolata saranno considerati “crediti prededucibili” (ex artt. 111 – 111-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267), contribuenti che rinunciano al contenzioso in corso, contribuenti che hanno avuto accesso alla dilazione della cartella di pagamento purché in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016, contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della L. 27 Gennaio 2012 n. 3 capo II sez. 1.

Tutte le procedure “serie” hanno un termine entro il quale fare domanda ed anche la rottamazione non sfugge a tale regola.

Il contribuente che vuole accedere alla procedura dovrà presentare entro il 31 marzo 2017 una domanda, in base al modello reperibile sul sito dell’Agente della riscossione, nella quale indicherà i ruoli/avvisi per i quali richiede l’agevolazione e che si impegnerà a pagare in un’unica soluzione o in, massimo, 5 rate. Quindi il contribuente ha la possibilità di scegliere quale cartelle rottamare (anche solo qualcuna e non tutte).

Le 5 rate (e questa è la nota dolente) dovranno essere versate:

a) le prime 3 rate della dilazione, nell’anno 2017, rispettivamente nei mesi di luglio, settembre e novembre, il cui ammontare totale dovrà essere pari almeno al 70% delle somme dovute;
b) le ultime 2 rate della dilazione, nell’anno 2018, rispettivamente nei mesi di aprile e settembre, il cui ammontare totale dovrà essere pari al restante 30% delle somme dovute.

A seguito della domanda di rottamazione presentata dal contribuente, entro il 31 maggio 2017, l’Agente della riscossionedovrà rispondere ai contribuenti che hanno presentato la richiesta comunicando:

1- l’ammontare complessivo delle somme dovute;

2- la data di scadenza dell’unica o delle singole rate (ed il relativo ammontare).

Il pagamento potrà avvenire attraverso varie modalità:

. la domiciliazione su un conto corrente indicato dal contribuente nel modello;
. bollettini precompilati inoltrati dall’Ufficio insieme alla comunicazione di accettazione;

. direttamente agli sportelli dell’agente della riscossione.

L’accesso alla procedura è garantito ad un’ampia platea di soggetti ed è persino consentita anche a quei contribuenti chegià in passato avevano richiesto una rateizzazione, a quelli che sono decaduti da una rateizzazione e quindi sarebbero tenuti a pagare l’intero più sanzioni, a quelli che avevano impugnato l’atto presso gli organi competenti (in tale caso dovranno però rinunciare al ricorso) e financo a coloro che sono soggetti a procedure concorsuali.

Per i contribuenti in pendenza di una dilazione di pagamento precedentemente accordata, la norma richiede, al fine di poter accedere alla procedura, che il soggetto sia in regola con tutti i pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 1° Ottobre 2016 ed il 31 Dicembre 2016 (ciò è corretto poiché in caso contrario chi aveva una dilazione nel periodo compreso tra il decreto legge e la legge di conversione avrebbe smesso subito di pagare); nel caso anzidetto la “rottamazione” riguarderà esclusivamente le somme residue da pagare considerando “acquisite” allo Stato e a titolo definitivo le somme versate a titolo di sanzione, interessi di mora e dilazione fino a tale data (in altri termini, non potranno essere richiesti a rimborso quelle stesse somme che nel caso ordinario si risparmiano proprio con la rottamazione).

La regolarità dei pagamenti nel periodo anzidetto, ovvero nel periodo compreso tra il 1° Ottobre 2016 ed il 31 Dicembre 2016, non è invece richiesta per quei soggetti decaduti nel periodo precedente e che non hanno richiesto, o ottenuto, la riammissione in termini. Costoro possono tranquillamente fare l’istanza normale di rottamazione nei termini ordinari senza dover mettersi in regola con i pagamenti sino al 31 dicembre 2016.

Una domanda spesso rivolta dai contribuenti è se sia possibile tornare indietro dopo aver presentato la domanda? E’ una bella domanda. La risposta concreta sull’eventuale DIRITTO AL RIPENSAMENTO (visto la stato di incertezza e le sanzioni collegate) è di non mettersi assolutamente e con leggerezza in tale situazione.

LE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO DOPO AVER OTTENUTO LA ROTTAMAZIONE: Se alle scadenze (o alla scadenza, nel caso di pagamento in un‘unica soluzione) indicate dall’Ufficio il contribuente non adempie al proprio dovere versando l’importo richiesto decadrà automaticamente dalla “rottamazione” e TALE FATTO COMPORTERA’:

1.- la perdita di ogni diritto a richiedere una nuova rateazione secondo le tradizionali regole;

2.- l’impossibilità ad una riammissione;

3.- sarà nuovamente possibile per l’ufficio porre in essere azioni cautelari.

Infine in relazione ai Carichi affidati ad Equitalia ma non ancora notificati:

Il comma 3-ter, dell’art. 6, D.L. 193/2016 introdotto in sede di conversione dalla L. 225/2016 ha previsto che l’agente della riscossione entro il 28 Febbraio 2017 con posta ordinaria comunichi al contribuente/debitore tutti i carichi che affidatigli alla data del 31 Dicembre 2016 per i quali non risulta ancora notificata la cartella di pagamento o comunque non risulta inviata l’informazione di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) D.L. 78/2010 o l’avviso di addebito ex art. 30, comma 1, D.L. 78/2010.