Roma, 17 febbraio 2022
La Corte d’appello di Bologna ha condannato il Ministero della Salute a risarcire i danni patiti da una signora a
causa del virus dell’epatite C, contratto per effetto di una trasfusione di sangue molto tempo prima.
La causa risale al 2005: con atto di citazione notificato in quell’anno una consumatrice, rivoltasi all’avv. Giovanni
Franchi, di Konsumer Italia, aveva convenuto davanti al Tribunale di Bologna il Ministero della Salute per ivi
sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni da lei patiti per avere contratto l’epatite C a seguito di una
terapia trasfusionale effettuata presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica degli Ospedali Riuniti di Parma nel 1974
a causa di un’emorragia post partum.
Il Tribunale con sentenza n. 2197/08 aveva rigettato proposta dall’attrice, condannandola al pagamento delle
spese di lite.
Avverso tale pronuncia la stessa aveva proposto appello con atto del 13.7.09, ma la Corte d’appello di Bologna
aveva respinto il gravame e condannato l’appellante alla rifusione delle spese di lite. Il motivo del rigetto della
domanda era costituito dall’intervenuta prescrizione, per essere decorsi più di dieci anni da quando la
danneggiata avrebbe avuto contezza del danno.
Con ordinanza n. 26115 del 5 aprile 2018 la Corte di Cassazione ribaltò il giudizio, stabilendo che il termine
decennale decorre da quando il danneggiato ha presentato la richiesta di indennizzo secondo le prescrizioni
della l.n. 210/92. Richiesta che nel caso nostro era stata fatta in epoca successiva al 1995, di modo che la notifica
della citazione era intervenuta prima del decorso del decennio. La Corte, essendo giudice di legittimità e non
potendo provvedere nel merito, non poté ovviamente condannare il Ministero, ma rimise gli atti alla Corte
d’appello di Bologna perché provvedesse al risarcimento.
Quest’ultima, con la menzionata sentenza, dopo aver dato incarico ad un professionista di quantificare il danno,
ha condannato il Ministero al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 37.612,50, oltre interessi dalla
pubblicazione della stessa e rifusione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
Per la Corte d’appello il Tribunale avrebbe errato anche nell’affermare che al Ministero non potrebbe
rimproverarsi l’omessa assunzione di cautele che all’epoca non erano ancora conosciute.
Secondo il giudice del gravame, sulla base di quanto emerge da una casistica ormai divenuta imponente, se in
quegli anni non vi erano adeguate conoscenze sul virus dell’epatite C, che sarebbe stato scoperto (assieme ai
suoi anticorpi) solo nel 1999 e benché non fosse entrata in vigore la l. n. 107/90, era comunque maturata la
consapevolezza dei rischi inerenti all’uso del sangue ed emoderivati per scopi terapeutici e della necessità di
procedere a scrupolosi controlli prima di utilizzarli. Per l’avv. Giovanni Franchi, il legale ha tutelato la signora, è
questa, come quella della Suprema Corte, una pronuncia importantissima, perché consente a tanti che hanno
subito danni alla salute a causa del sangue infetto di ottenere il ristoro del pregiudizio patito. La stessa è,
peraltro, criticabile, perché ha disposto il conteggio degli interessi dalla sua pubblicazione, senza tenere conto
del fatto che il danno risale al 1974 e che, comunque, per la normativa in materia il giorno da cui farli decorrere
non può essere successivo alla domanda.
Gli uffici Konsumer sono a disposizione di tutti gli interessati per procedere a cause di rimborso per sangue
infetto o, comunque, malasanità.