ASPETTANDO IL (NUOVO?) CONTO CORRENTE DI BASE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto in materia di conto corrente di base, uno strumento pensato per tutti quei consumatori che hanno un’operatività base e – versando in determinate condizioni economiche – non possano affrontare le spese di un normale conto corrente. Il decreto, che recepisce  ladirettiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in realtà non introduce una novità poiché il conto corrente di base esiste in Italia già dal 2011. Sarebbe infatti dovuto essere stato messo a disposizione di tutte quelle famiglie e pensionati a basso reddito per facilitarne l’inclusione finanziaria. Il problema è che non solo i clienti non l’hanno mai conosciuto (ed aperto) ma le banche non hanno mai fatto particolari sforzi per pubblicizzarlo. Si spera dunque che questo intervento possa essere davvero innovativo, prevedendo meccanismi veramente efficienti di controllo sugli intermediari e sulle modalità con cui propongono tale conto.
 Come anticipato, il provvedimento riprende quanto già disposto dalla Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e le principali associazioni rappresentative dei prestatori di servizio di pagamento (banche, Poste e istituti di pagamento); in continuità con tale Convenzione e in attuazione della direttiva europea, il 4 conto di base deve essere offerto da tutti i prestatori di servizi di pagamento che offrono alla propria clientela conti di pagamento e includere un numero predefinito di operazioni annue a fronte di un canone onnicomprensivo. Si sottolinea che il canone deve essere di ammontare “ragionevole” e in linea con la finalità perseguita dell’inclusione finanziaria. Accogliendo le indicazioni dei pareri parlamentari, il decreto ha esplicitato che tra i servizi offerti obbligatoriamente nel conto di base è compresa anche l’emissione della carta di debito. 
Il decreto inoltre garantisce, ai consumatori che utilizzino conti di pagamento, maggiore trasparenza informativa, procedure semplificate per il trasferimento del conto stesso e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. 
Si introduce l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori il “Documento informativo sulle spese” (relativo, tra l’altro, alle informazioni precontrattuali) e il “Riepilogo delle spese” (contenente comunicazioni periodiche). I nuovi documenti non sostituiscono, ma si aggiungono agli obblighi informativi già stabiliti per i servizi di pagamento, ad esempio l’estratto conto. 
Vengono introdotti obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento volti a favorire la mobilità dei consumatori. In particolare, si prevede la possibilità di ottenere il trasferimento di uno o più servizi di pagamento “ricorrenti” (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti) e dell’eventuale saldo positivo su un nuovo conto entro un termine complessivo di 12 giorni lavorativi. Sono, inoltre, previsti, in attuazione delle direttiva, siti web di confronto a cui tutti i prestatori di servizi di pagamento hanno obbligo di partecipare.
Ora non resta che aspettare il decreto del Mef, che sentita la Banca d’Italia, dovrà individuate le fasce di consumatori socialmente svantaggiate a cui il conto di base dovrà essere offerto senza spese. A questo punto viene spontaneo domandarsi: sarà la volta buona?

Raffaella Grisafi