Fideiussione Omnibus redatte secondo lo schema Abi: la Giurisprudenza si consolida

Breve excursus su sentenze delle Corti Territoriali conformi alla Cass. Sezioni Unite n. 41994/2021

Il 30 dicembre del 2021, la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 41994/2021 ha posto fine all’annosa disputa sulla nullità delle c. d. fidejussioni Omnibus redatte secondo lo schema ABI e censurata dalla Banca d’Italia per intesa lesiva della concorrenza col provvedimento 55 del 2 maggio 2005.
Le sezioni Unite avevano enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).

Ne seguivano delle importanti conseguenze, così riassunte dalla Suprema Corte: “La Corte territoriale ha, quindi, correttamente dichiarato la “nullità, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione per cui è causa”, lasciando in vita tutte le altre clausole negoziali.
2.20. Dalla ritenuta nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell’intesa vietata – nella specie diretta a falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale, mediante un’attività consistente nel fissare direttamente talune “condizioni contrattuali” – discende una serie di conseguenze sul piano sostanziale e processuale.
2.20.1. Da siffatta opzione interpretativa deriva, anzitutto, che le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1419 c.c., nonché dalle affermazioni della giurisprudenza Europea succitate.

2.20.2. Ne discende, poi, la rilevabilità d’ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte – omissis -”
Le clausole nulle sono tre: a) la c. d. clausola di reviviscenza (articolo 2 schema ABI) il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo; b) clausola di deroga all’art. 1957 c.c. :”i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (art. 6);c) “clausola di sopravvivenza” o clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell’obbligazione principale (“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8 dello schema ABI)

Se ancora all’inizio dello scorso anno era ipotizzabile che il contrasto permanesse ad oggi si deve dire che ben tre Corti territoriali, una di seguito all’altra si sono pronunciate in senso conforme alla Suprema Corte.
Si tratta della Corte d’appello di Venezia: sez. II, 17/01/2023, n.99, della Corte d’appello di Torino: sez. I, 10/10/2022, n.1056 e della Corte d’Appello di Catania: sez. I, 11/10/2022, n.1913.
Orbene con le loro tre sentenze una delle quali – quella di Venezia – dell’inizio del 2023 le Corti territoriali si uniformano alle Sezioni Unite, consolidando la Giurisprudenza della Cassazione.
Vediamole (le massime e i sunti sono della Redazione Giuffrè)
Corte d’Appello di Torino sez. I, 10/10/2022, n.1056 : Sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante

“I contratti di fideiussione”a valle” d’intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, con riferimento soltanto alle clausole violatrici degli artt. 2, co. 2, lett. a) della Legge 287/1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, a norma degli artt. 2, co. 3 della legge appena menzionata e dell’art. 1419 cod. civ., con riferimento alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata -perché limitative, in sostanza, della libera concorrenza- a meno che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti dimostrata, una differente volontà delle parti”

Corte d’Appello di Catania, sez. I, 11/10/2022, n.1913 Le fideiussioni con clausole conformi allo schema ABI sono solo parzialmente nulle
“I contratti di fideiussione stipulati a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità garante in relazione alle clausole contrastanti con la l. n. 287 del 1990 sono nulli solo in relazione alle clausole che riproducano l’intesa vietata, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge citata, nonché dell’art. 1419 c.c., salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Corte d’Appello di Venezia sez. II, 17/01/2023, n.99 Le fideiussioni con clausole conformi allo schema ABI sono solo parzialmente nulle

“I contratti di fideiussione stipulati ‘a valle’ di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante (in relazione alle clausole contrastanti con l’art. 2 comma 2 lett. a della l. n. 287 del 1990) sono parzialmente nulli in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto una diversa volontà delle parti.
Anche se chi scrive non concorda su quanto sancito dalle Sezioni Unite, non è vi dubbio che stiamo assistendo ad un chiarimento giuridico a tutto vantaggio della chiarezza del diritto.

Avv. Augusto Truzzi