Fondo Indennizzo, al via i rimborsi per i risparmiatori

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Finalmente l’attesa è finita per gli oltre 200 mila risparmiatori danneggiati dai crac bancari degli ultimi anni. Infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’ultimo decreto attuativo che dà il via alla presentazione delle istanze per accedere ai ristori del Fondo Indennizzo.

A partire da ieri, come comunicato dal Ministero dell’Economia, sarà possibile registrarsi sul portale fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e presentare la domanda di ristoro.

Il Fondo, istituito dall’ultima legge di Bilancio, erogherà indennizzi agli azionisti e obbligazionisti delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dal novembre 2015 al dicembre 2017; si tratta, tra gli altri, dei possessori dei predetti titoli emessi da Veneto Banca, anche se acquistati da Banca Apulia, Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara.

Vediamo insieme quali documenti occorrono per richiedere l’indennizzo.

I documenti per ottenere il Fondo Indennizzo

A decorrere da ieri 22 agosto, per 180 giorni e dunque sino al 18 febbraio 2020, i risparmiatori potranno presentare telematicamente la domanda di indennizzo registrandosi sul portale Consap, allegando tutta la documentazione idonea che elenchiamo a seguire.

Ricordiamo che l’indennizzo varia a seconda che si tratti di azioni o obbligazioni subordinate:

  • per gli azionisti, l’indennizzo è definito nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;
  • per gli obbligazionisti subordinati, il ristoro è pari al 95% del costo di acquisto delle obbligazioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

Gli indennizzi saranno automatici per i risparmiatori con un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro e con un reddito Isee non superiore ai 35mila euro.

Per coloro che hanno un patrimonio superiore ai 100mila euro o Isee sopra i 35mila euro, è prevista una verifica arbitrale da parte di una Commissione tecnica istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per aiutarvi nella corretta compilazione della domanda o per ricevere ulteriori indicazioni, restiamo a vostra disposizione.

Le domande dovranno contenere i seguenti documenti da inviare esclusivamente tramite il portale:

  • copia fronte-retro del documento di identità e del codice fiscale degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante;
  • copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato(ad esempio il “Dossier Titoli”); documentazione che per “successori” “e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
  • copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudizialeutile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza (TUF) che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
  • copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
  • codice IBAN, bancario o postale, intestato all’avente diritto.E’ necessario allegare alla domanda di indennizzo la certificazione da parte dell’Istituto bancario dell’intestazione delle coordinate IBAN, sul quale si chiede di ricevere l’indennizzo.
  • copia di delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontariacopia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
  • copia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti:
    1. dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
    2. non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall’ articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
    3. non sono controparti qualificate né clienti professionali previsti dall’ articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2018;
    4. non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
    5. sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’ articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

In caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:

  1. la data di decesso del risparmiatore;
  2. i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
  3. l’esclusione che vi siano altri successori;
  4. la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
  5. la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario (previsto dal comma 502-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), l’istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del comma 2 (copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori).

All’istanza deve essere allegata:

  • copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in PDF(resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), recante firma autenticata, attestante che il reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita, è stato inferiore a 35.000,00 euro nell’anno 2018 oppure che il patrimonio mobiliare di proprietà dell’avente diritto, al netto degli strumenti finanziari (di cui all’art. 1, comma 494, della legge n. 145/2018) nonché dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, è di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018.

Qualora il reddito IRPEF dell’anno 2018 superi i 35.000 euro ma il valore del patrimonio mobiliare risulti inferiori a 100.000 euro, alla domanda dovrà essere allegata l’Attestazione ISEE con relativa DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Il modello DSU è il documento che contiene tutte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del dichiarante e del proprio nucleo familiare, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

I redditi contenuti nella DSU sono riferiti al secondo anno solare antecedente alla presentazione della DSU (ultima dichiarazione dei redditi presentata) mentre, per quel che riguarda il patrimonio mobiliare e immobiliare, sono indicati i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno solare precedente.

La DSU può essere presentata a un centro di Assistenza fiscale oppure on line, tramite PIN, direttamente all’INPS.

Gli originali della documentazione allegata a corredo della domanda di indennizzo debbono essere conservati a cura del richiedente per le verifiche che potrebbero essere disposte per l’istruttoria delle domande.

In sede di verifica istruttoria, si fa riserva di richiedere, esclusivamente in via telematica, attraverso l’indirizzo e-mail indicato in sede di compilazione della domanda, ulteriori informazioni e documenti che si ritenesse necessario acquisire per la definizione dell’istruttoria.

Per ricevere informazioni potete contattarci tramite i seguenti recapiti:

E-mail: info@konsumer.it – Tel. 06 8902 0610 –  370/3433036