Considerazioni sul decreto per il rimborso dei risparmiatori

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È finalmente entrato in vigore il decreto per il rimborso dei risparmiatori, possessori di azioni o obbligazioni subordinate emesse dalle banche finite in default.
Attenzione: ci sono solo 180 giorni a far tempo dal 22.9.19 per presentare la relativa domanda!

Dopo mesi di attesa, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi dal 493 al 507, l.  n. 345/18, è stato finalmente  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno il decreto del ministro dell’Economia del 10 maggio 2019, che stabilisce le modalità  di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir). Il medesimo determina, più in particolare, la via per l’erogazione degli indennizzi a favore dei 300 mila piccoli investitori rimasti danneggiati dai crack delle banche finite in risoluzione o in liquidazione coatta dopo il 16 novembre 2015 e prima del 2018. Il “ristoro” riguarda dunque i possessori di azioni e obbligazioni subordinate Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, nonché le loro controllate. Oltre a queste, nel periodo considerato sono andate in liquidazione coatta amministrativa altre banche di cui si è parlato in misura minore : Banca Padovana, BCC di Pelaco, Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Banca Brutia e Credito cooperativo Interprovinciale Veneto.

Tale provvedimento regola le procedure di accesso, verifica e ripartizione dei 525 milioni stanziati per il Fondo indennizzo risparmiatori per ciascun anno dal 2019 al 2021 dalla legge di bilancio 2019 ed esclude sovrapposizioni con gli interventi erogati a suo tempo dal Fondo di solidarietà istituito dalla legge 208 del 28 dicembre 2015.

Vediamo chi ha diritto agli indennizzi, in che misura e secondo quali procedure.

Il decreto chiarisce che il “ristoro” automatico andrà solo a persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, con patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100 mila euro o con reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore a 35 mila euro nel 2018. Il che pure alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, come anche alle microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio sempre annuo non superiori a 2 milioni.

Necessita, come ovvio, che alla data di risoluzione o di liquidazione delle banche gli aventi diritto risultassero possessori degli strumenti finanziari – azioni e obbligazioni subordinate – emessi dagli stessi istituti di credito e che, in seguito, li abbiano continuati a detenere. Hanno parimenti diritto eventuali loro familiari (coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto e parenti entro il secondo grado), che abbiano acquisito gli strumenti finanziari dai risparmiatori per trasferimento con atto tra vivi dopo la data di risoluzione o liquidazione delle banche e che abbiano continuato a detenerli. Lo stesso diritto è concesso anche ai successori per causa di morte delle persone fisiche individuate in precedenza che abbiano acquisito gli strumenti finanziari delle banche dopo la data di risoluzione o liquidazione delle banche e che abbiano continuato a detenerli.

Per tutti gli altri risparmiatori, ossia per coloro che non si trovano nella citata condizione economica è,  invece,  previsto un rimborso semi-automatico,nel senso ch’essi  dovranno registrarsi sul portale online fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e presentare una domanda a una Commissione tecnica di esperti creata ad hoc, allegando tutte le prove di avere subito una vendita scorretta di titoli senza rispettare le norme del TUF (testo unico in materia finanziaria).

Non sono, per contro, da considerarsi risparmiatori i soggetti, come gli istituti di credito, che esercitano l’attività d’intermediazione finanziaria, come pure le loro controparti qualificate.”

L’indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato. Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Anche qui devo detrarsi  gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto, nonché la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un buono del Tesoro poliennale di durata equivalente comunicata dal FITD, determinata ai sensi dei commi 3, 4, 5 dell’art. 9 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59.

La domanda di indennizzo potrà essere presentata esclusivamente in via telematica, accompagnata da idonea documentazione, a decorrere dal 22 agosto 2019 e per i 180 giorni previsti dalla normativa. I risparmiatori avranno dunque sei mesi di tempo.

Tale termine, come detto,  decorre dal  22 agosto, ossia dall’entrata in vigore del decreto. Giorno, questo,  a partire dal quali i soggetti interessati già potevano registrarsi sul portale fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, compilare la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la medesima in formato pdf da stampare e firmare, caricarla e infine inviarla telematicamente.

 Tutte le sedi Konsumer sono a disposizione dei risparmiatori, per prestare loro assistenza nella compilazione della domanda.

L’associazione, e per essa, chi scrive è, peraltro, critica per il cd. “doppio binario”, creato dal decreto. Non si capisce, infatti, perché mai solo chi si trova in una determinata condizione economica debba avere il rimborso automatico, mentre chi dispone di maggiori mezzi  si trovi in una sorta di giudizio civile, nel quale deve dimostrare la violazione di norme del TUF.

Anche a lui è stata venduta “robaccia” e anche lui ha diritto ad essere rifuso del pregiudizio patito.

Infine, un ultimo rilievo: il rimborso non impedisce a chi l’ha ricevuto di agire in giudizio per la differenza. Ci si riferisce, più in particolare agli azionisti, i quali riceveranno solo il 30%. Questi ultimi potranno far valere in giudizio le loro ragioni, come chi è già in causa – e sono molti gli azionisti tutelati dalla nostra associazione, potrà proseguire la causa, riducendo la pretesa alla somma già percepita.


Avv. Giovanni Franchi
Responsabile konsumer Emilia Romagna