il caso delle donazioni indirette e cartelle esattoriali

Con la SENTENZA DELLA CASSAZIONE n. 13133/2016 consegue un grave rischio per i Cittadini Consumatori e questo può evidenziarsi nei casi di:
1) donazioni
2) donazioni indirette
                                      2a) Il caso dei conviventi
                                      2b) il caso in cui il figlio paga con denaro del padre.
Come tutti sanno, non appena i cittadini danno vita ad un atto che costituisce manifestazione di “ricchezza” lo Stato pretende delle tasse a vario titolo, purtroppo l’impianto legislativo ferragginoso, da una parte, l’autonomia assoluta di cui gode la magistratura, soggetta esclusivamente al giudizio di propri pari, ma comunque vincolata all’applicazione di norme ferragginose ed interpretativamente contrastanti, a volte determina avvitamenti nei quali il cittadino può solo essere vittima sacrificale.
Analiziamo il caso delLe donazioni e gli altri trasferimenti a titolo gratuito, questi sono soggetti a svariate imposte (tranne i casi di esenzione o dentro le franchigie previste):
-Per le donazioni in genere si applicano l’imposta di registro (in misura fissa), l’imposta sulle donazioni e le imposte ipotecarie e catastali.
-per le imposte, applicate proporzionalmente sul valore del bene, più il parente è “alla lontana” più è alta l’aliquota di imposta sulle donazioni.
-Nel caso degli immobili donati si aggiungono all’imposta sulle donazioni e di registro anche le imposte ipotecarie e catastali.
-La donazione “classica” cioè quella che si fa con atto pubblico davanti al notaio alla presenza di due testimoni, è il modo diretto per donare la casa al figlio.
Nella vita di tutti giorni però capita spesso che i cittadini realizzino delle donazioni senza usare l’atto pubblico notarile ma utilizzando diversi tipi di contratto che combinati tra di loro portano allo stesso risultato della donazione e vengono considerate dal FISCO come DONAZIONI INDIRETTE. Anche queste ipotesi vengono ovviamente tassate.
Un esempio tipico di donazione indiretta si verifica quando una persona intesta un bene in nome altrui. Casi molto frequenti sono quelli del genitore che acquista un immobile pagandone il prezzo con soldi propri ma intestando il bene al figlio, oppure, del promissario acquirente di un preliminare di compravendita che in seguito sostituisce il contraente del contratto, cioè toglie se stesso e mette il figlio nella stipula dell’atto di vendita definitivo, fornendo il denaro necessario per l’acquisto.
Nel caso di beni immobili (che sono spesso il caso economicamente più rilevante) l’imposta sulle donazioni si paga con percentuali diverse a seconda della vicinanza della parentela con franchigie più elevate per il parente prossimo e ridotte o azzerate per parenti alla lontana, e così: Imposta del 4% sul valore casa, oltre la franchigia di 1.000.000 di euro se i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta, al 6% oltre la franchigia di 100.000 euro per i beneficiari di secondo grado; fino all’8% senza franchigia per gli altri soggetti. Insomma più il parente è “alla lontana” più si paga.
Se la donazione ha per oggetto beni immobili come ad esempio un appartamento, occorre sostenere anche il pagamento dell’imposta ipotecaria (nella misura del 2% del valore catastale del bene) e di quella catastale (nella misura dell’1% del valore); tuttavia le aliquote si riducono alla misura fissa di euro 168,00 per ciascuna imposta, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per le agevolazioni “prima casa”.
DELINEATO IL QUADRO esaminiamo due casi concreti:
DONAZIONE INDIRETTA (TRA CONVIVENTI): il Fisco, in genere, non riconosce alcuna prossimità di parentela e ciò spesso porta a delle richieste di tassazione con applicazione dell’aliquota massima dell’imposta dell’8% come se i due conviventi fossero degli estranei tra di loro (unioni civili….Sigh!!). Le pretese del Fisco vengono portate all’attenzione del contribuente con la notifica di un atto impositivo come l’avviso di liquidazione dell’imposta o con una cartella esattoriale di Equitalia sulla quale viene comunicato che è stato iscritto a ruolo il presupposto dell’imposta.                                                                                                                                           
Ciò malgrado la Commissione Tributaria Provinciale di Aosta ha di recente annullato un AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE DONAZIONI ed IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (di circa 30.000,00 euro) sul presupposto che qualora l’atto indiretto (in tal caso un acquisto di immobile con soldi di un convivente ed intestazione della casa a favore dell’altro) sia soggetto a tassazione di registro o IVA non debba essere ulteriormente tassato con applicazione dell’imposta di donazione perché altrimenti si avrebbe una duplicazione di imposta. 
A confondere le acque, certo non chiare del sistema fiscale ed impositivo italiano, è intervenuta una recente sentenza di cassazione, la n. 13133/2016 (per ora voce isolata e criticata),questa ha stabilito che “per essere esente da imposta la donazione indiretta deve essere espressamente menzionata nel contratto di compravendita”. Si tratta di decisione sorprendente perché tale obbligo non è previsto da alcuna legge.
Che cosa comporterebbe se per ogni donazione fosse preso a riferimento il dettato stabilito da questa sentenza? Un vero e proprio arbitrio fiscale a danno del cittadino che possiamo far evincere con l’esempio che segue:
DONAZIONE INDIRETTA (PADRE CHE REGALA CASA O DA’ I SOLDI PER COMPRARE CASA AL FIGLIO): Sinora, infatti, se un genitore dava del denaro al figlio (ad esempio facendogli un bonifico) con l’intenzione di regalarglielo, alla donazione informale così effettuata (cioè senza forma di atto pubblico e quindi indiretta) non era applicabile l’imposta di donazione se la provvista del denaro era “collegata” ad un atto avente ad oggetto il trasferimento di un’azienda o di un immobile per il quale sia prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’Iva. Con l’applicazione della sentenza invece si, può dar luogo ad una duplicazione dell’imposta con un elevato aggravamento dei costi conseguenti alla donazione. Si tratta dunque di un precedente pericoloso che può comportare effetti duplicatori di imposta. Nel caso spiegato, il contribuente dopo avere già pagato l’imposta proporzionale di registo o l’Iva si trova a dover pagare di nuovo l’imposta proporzionale sulle donazioni con l’aggiunta del “piccante” rappresentato delle sanzioni.
Avv. Orlando Navarra
1FRANCHIGIA: fino ad 1 milione di euro non si paga nulla se i beneficiari della donazione sono il coniuge o i soli parenti in linea retta; nel secondo esempio non si paga nulla sino a 100.000,00 euro.

Avv. Orlando Navarra

Resp. Naz. Contenzioso Fiscale