Lo scontrino non è l’unica prova d’acquisto. E non è obbligatorio ai fini della garanzia legale.

Alcune note catene di elettrodomestici ed elettronica offrono al cliente un servizio di archiviazione dello scontrino, al costo di alcuni euro, da sommare al costo di acquisto. Trattandosi della archiviazione dello scontrino, occorre anticipare che esso è solo una delle prove d’acquisto utilizzabili e non può essere presentata come l’unica, ma solo come una di quelle possibili, insieme per esempio alla testimonianza o alla ricevuta del pagamento elettronico.

Attualmente parliamo di un fenomeno presente su uno scontrino ogni 10 tra quelli emessi da quattro delle maggiori catene di vendita dell’elettronica. Il prezzo medio rilevato è di 3 euro a scontrino, quindi possiamo stimare un fatturato di almeno 30 milioni di euro. Il tutto in assenza di qualsivoglia valore aggiunto o garanzia di terzietà.

Nella pratica consolidata, lo scontrino, o una copia di esso, è riconosciuto a tutti gli effetti quale prova di acquisto sufficiente, ma non necessariamente l’unica possibile (come afferma la giurisprudenza) per far valere la garanzia legale.

Tuttavia, la mancanza di un espresso richiamo normativo alla necessità dello scontrino ci permette di affermare che anche le altre prove di acquisto, che dimostrino l’effettiva vendita del prodotto difettoso tra Commerciante e Consumatore, hanno valore ai fini della garanzia legale di conformità.

Tutto ciò premesso, se un commerciante vendesse il servizio di archiviazione dello scontrino dichiarando che quest’ultimo è l’unico documento ad avere valore ai fini della garanzia legale e dunque, utilizzando un’informazione potenzialmente ingannevole per spingere il consumatore ad acquistare tale servizio, il comportamento del commerciante potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta (che ovviamente sarà l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, in caso di denuncia, a dover valutare).

Il commerciante che vende un bene al Consumatore è obbligato per legge a fornire la Garanzia legale (che con le modifiche apportate nel 2021 al Codice del Consumo, è di 26 mesi) e per motivi fiscali a conservare egli stesso copia dello scontrino, sia per motivi     interni, sia a garanzia del Consumatore.

Fabrizio Premuti – Presidente di Konsumer Italia, ha dichiarato – “Bisogna fare attenzione al conflitto di interessi: il commerciante non può essere allo stesso tempo il controllato e il controllore, non può essere colui che offre una garanzia e anche chi controlla che tale garanzia sia applicata secondo la normativa; un unico soggetto non può assicurare le migliori condizioni applicative della garanzia di un servizio che lui stesso offre”.

Alla luce di queste riflessioni, Konsumer Italia invita i commercianti a porre estrema attenzione nell’offrire servizi aggiuntivi a pagamento che appaiono di dubbia legittimità e i consumatori a porsi con sguardo critico di fronte a offerte che appaiono di dubbia utilità.