Nullità dell’accertamento d’infrazione stradale.

   Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza 5 febbraio 2021 n. 2866, hanno risolto la questione di rilevante portata, attinente alla configurabilità di un’ipotesi di nullità con riguardo alla notifica del verbale di accertamento d’infrazione stradale, eseguita a mezzo del servizio postale a cittadino straniero – nella specie, tedesco -, tenuto conto del significato da attribuirsi alla materia “amministrativa”, atteso che essa risulta esclusa dall’ambito di applicazione del Regolamento CE                   n. 1393/2007, che ammette tale tipo di notifica limitatamente agli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. 

Le Sezioni Unite statuiscono che la notifica del verbale di sanzione amministrativa a cittadino tedesco non può essere effettuata direttamente a mezzo del servizio postale, perché la notificazione per tale tipo di atto effettuata nei confronti di quel cittadino senza la prevista (art. 2 Convenzione di Strasburgo) assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione, comporta la nullità della notificazione.