Parere legale sull’obbligatorietà di fatto dell’informativa aziendale sulla GARANZIA LEGALE

Il Codice del Consumo (art. 130) e anche il Codice Civile (artt. 1470, 1487, 1488) non esprimono in maniera esplicita un obbligo di informazione sulla Garanzia sia Legale sia Convenzionale, esprimono però, un obbligo a tenere fede alle proprie dichiarazioni in materia di garanzia e a presentarla in maniera corretta e con certi requisiti formali, oltre al fatto di sancire l’obbligatorietà della Garanzia legale e i modi di comunicazione e gestione di quella Convenzionale. Occorre perciò fare le seguenti semplici valutazioni sul fatto che la sussistenza effettiva dell’obbligo di informativa, pur non essendo formalmente presente, sia esso in effetti integrato da alcuni importanti elementi, come i seguenti:

  1. l’AGCM è stata istituita anche per vigilare sulle pratiche commerciali applicate dai Brand e per esprimere pareri e pronunciamenti a carattere obbligatorio, sulle pratiche da mettere in atto;
  2. I pronunciamenti dell’AGCM sono appunto obbligatori ed emessi da un Soggetto istituito anche per questo, far rispettare la legge ai professionisti del commercio e proteggere e informare i consumatori;
  3. E’ obbligatorio per un venditore professionista prestare Garanzia legale sulla vendita;
  4. La Garanzia, richiamano l’AGCM e il Codice del Consumo, deve essere presentata in maniera chiara ed esplicita;
  5. Relativamente alla Garanzia convenzionale, il Codice del Consumo (art. 135-quinquies), chiarisce che qualora essa sia fornita, cioè se esiste, la presentazione deve avere determinate caratteristiche formali e sostanziali, perciò non avrebbe senso che queste regole non si applicassero anche ad una Garanzia legale, che è addirittura obbligatoria;
  6. A seguito dei Pronunciamenti dell’AGCM, tutti i principali Brand che furono oggetto di richiamo, hanno pubblicato nei propri siti ed esposto nei propri punti vendita, un’informativa specifica riguardante i contenuti della garanzia legale in conformità con quanto richiesto dall’Autorità;
  7. Per analogia e in via di logica, se è obbligatorio scrivere l’Informativa sulla Garanzia, sia essa Legale o Convenzionale,  in un certa maniera, allora è altresì obbligatorio prima di tutto scriverla e, soprattutto, pubblicarla.

Dal combinato disposto tra la normativa vigente e la giurisprudenza (tra cui principalmente i Pronunciamenti AGCM, che è strumento operativo dell’Amministrazione e Autorità prescrittiva e impositiva, oltre che di interpretazione autentica) a nostro parere, è evidente che pur non sussistendo un esplicito “obbligo” tout court di pubblicare un’informativa dedicata ai contenuti della Garanzia Legale, esiste però un obbligo stabilito dalla giurisprudenza a conformarsi ad una informativa completa nonché l’obbligo stesso di fornire la Garanzia Legale, ed esiste altresì un obbligo di chiarezza espositiva e comunicativa nel caso della Garanzia Convenzionale.

Non ha nemmeno significato, o è comunque secondario, a nostro parere, sostenere che, in punta di Diritto, l’obbligo non esiste, perché dal combinato disposto della normativa nazionale (e anche da quella estera) nonché le altre fonti (giurisprudenza e usi) e altresì i Pronunciamenti dell’Autorità, vanno tutti in senso contrario a questa affermazione.

In collaborazione con l’Ufficio Legale di Garanteasy