Rottamazione ter 2019: scadenza domanda e requisiti

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Con il Decreto Fiscale 2018 è stato introdotto uno strumento per chiudere i debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione in misura agevolata: la c.d. Rottamazione – ter.

Con la presente informativa illustreremo il funzionamento di tale istituto e le relative attività offerte dalla nostra Associazione.

La c.d. Rottamazione-ter

Cosa si può rottamare – Possono essere rottamati i debiti iscritti nei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Pertanto, anche una cartella esattoriale notificata dopo il 31.12.2017 potrebbe contenere un ruolo rottamabile, in quanto affidato all’Agente della riscossione prima di tale data. Solo alcuni debiti residuali non sono “rottamabili” quali ad esempio le somme dovute per recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, altre tipologie di sanzioni diverse da quelle tributarie o contributive.

Somme dovute se si aderisce alla rottamazione – Rispetto al complessivo carico iscritto a ruolo, il contribuente che aderisce alla rottamazione non deve versare le sanzioni, né gli interessi di mora.

Modalità di adesione – L’istanza per aderire alla rottamazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2019 con apposito modulo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La dichiarazione già presentata prima della predetta scadenza può essere integrata entro il 30 aprile 2019.

Come e quando versare le somme dovute – Entro il 30 giugno 2019 l’Agente della riscossione comunicherà: gli importi dovuti, l’importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Il contribuente può scegliere se pagare le somme dovute:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
  • fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023.
  • fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Le rate saranno così suddivise: le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Modalità di pagamento – Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, con i bollettini precompilati rilasciati dall’Agente della riscossione oppure presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Perfezionamento della rottamazione e conseguenza del tardivo/omesso versamento di una rata – La rottamazione si perfeziona con il tempestivo versamento dell’ultima rata. Nel caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento dell’unica rata o di una delle rate del piano di dilazione, la rottamazione non produce effetti, e sono dovute tutte le somme originariamente iscritte a ruolo (che, peraltro, non potranno più essere rateizzate).

Le attività offerte dalla nostra Associazione

Con riferimento alla Rottamazione-ter, l’Associazione è disponibile a svolgere le seguenti attività:

  1. DUE DILIGENCE preliminare all’adesione alla rottamazione, predisposizione del prospetto riepilogativo del debito rottamabile, delle somme dovute in virtù della rottamazione, e del conseguente vantaggio;
  2. Compilazione e trasmissione a mezzo pec della domanda di rottamazione; controllo dei documenti e del piano della rottamazione che Agenzia delle Entrate Riscossione trasmetterà entro il 30 giugno 2019.

Per ogni ulteriore chiarimento e informazione potete chiamare al numero 06 89020 610 o inviare una mail all’indirizzo info@konsumer.it

Dott.ssa Leo Milena