Pace fiscale per i soggetti in difficoltà economica

pace fiscale legge di bilancio 2019 Konsumer

Con la Legge di Bilancio 2019 è stato introdotto il c.d. “Saldo e stralcio” delle cartelle di pagamento che consente ai contribuenti che versano in una comprovata situazione di difficoltà economica, di poter regolarizzare le cartelle non pagate in modo più favorevole rispetto a quanto prevedevano i precedenti condoni.
La presente informativa è, quindi, finalizzata a rappresentare sinteticamente il funzionamento del nuovo istituto e ad illustrare le attività offerte in relazione al medesimo dall’associazione.

La disciplina del “Saldo e stralcio” delle cartelle di pagamento

Chi può aderire – La disciplina relativa al “Saldo e stralcio” delle cartelle di pagamento si rivolge a tutti i contribuenti, persone fisiche, che versano in una grave e comprovata difficoltà economica, con esclusione, dunque, di enti non commerciali, società di persone e di capitali.

Cosa si può includere – Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1̊ gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che scaturiscono dal mancato versamento di:

  • imposte (dichiarate e non versate) risultanti da dichiarazioni annuali e da eventuali attività di accertamento ai fini IRPEF ed IVA, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • contributi dovuti dagli iscritti:
    a) alle casse di previdenza previste dai vari ordini professionali;
    b) alle gestioni previdenziali dei lavoratori previste dall’INPS (gestione commercianti, artigiani e gestione separata), con esclusione dei contributi richiesti a seguito di attività di accertamento.

A tal fine deve necessariamente sussistere una delle seguenti condizioni:

  • il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferito al proprio nucleo familiare non è superiore a 20.000,00 Euro. In particolare, ciò che rileva non è se il debitore si trovi in condizioni di difficoltà economica continuativamente dalla data in cui è insorta l’obbligazione verso il Fisco ad oggi, ma soltanto alla data odierna;
  • alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. n. 3/2012 (c.d. sovraindebitamento). In questo caso, il contribuente è ammesso al “Saldo e stralcio” a prescindere dal valore dell’ISEE.

Percentuale di risparmio – La norma prevede uno sconto per il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione, sulla base dell’ISEE del proprio nucleo familiare, secondo le seguenti percentuali:

16% delle somme dovute, nel caso di ISEE fino a 8.500,00 Euro;

20% delle somme dovute, nel caso di ISEE superiore a 8.500,00 Euro e non superiore ad 12.500,00 Euro;

35% delle somme dovute, nel caso di ISEE superiore a 12.500,00 Euro e non superiore a 20.000,00 Euro.

Nel caso di debitori per i quali risulta aperta la procedura di liquidazione da esdebitazione prevista dalla legge n. 3/2012, lo stralcio si ottiene con il pagamento del solo 10% dell’importo originariamente affidato all’Agente della Riscossione.

Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dello stesso, a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Modalità di adesione e di pagamento – Il contribuente è tenuto a presentare un’apposita istanza redatta sul Modulo SA-ST, entro e non oltre il 30 aprile 2019, tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante consegna agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nel predetto modello, il contribuente dovrà riportare gli estremi di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), compilata ai fini del rilascio della certificazione ISEE del nucleo familiare, nonché il valore del suddetto indicatore e la data di scadenza dello stesso.

Entro il 31 ottobre 2019, l’Agente della Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “Saldo e stralcio”.

Il contribuente che aderisce a tale procedura può pagare la somma dovuta:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019
  • oppure

in 5 rate di importo variabile, ossia:

35% del totale con scadenza il 30 novembre 2019;

20% con scadenza il 31 marzo 2020;

15% con scadenza il 31 luglio 2020;

15% con scadenza il 31 marzo 2021;

– il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021;

con un interesse annuo del 2% a decorrere dal 1̊ dicembre 2019.

Rapporti con le altre rottamazioni – Possono essere inclusi nel “Saldo e stralcio” anche i debiti oggetto di precedenti istanze di rottamazione (definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016; definizione agevolata ex art. 1 del d.l. n. 148/2017), per le quali il debitore non ha pagato integralmente e tempestivamente le somme dovute.

Inoltre, è prevista la conversione automatica del “Saldo e stralcio” in “Rottamazione-ter” qualora l’Agente della Riscossione rigetti la domanda di stralcio e, allo stesso tempo, ritenga sussistenti i requisiti per aderire alla nuova definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119/2018.

In quest’ultima ipotesi le scadenze di pagamento saranno così suddivise:

  • il 30% entro il 30 novembre 2019;
  • il restante 70% in 16 rate suddivise in 2 rate annuali, in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2020.

Rapporti con i giudizi pendenti – È possibile stralciare anche le somme che sono oggetto di giudizi in corso, previa rinuncia del debitore agli stessi.

Le attività offerte dall’Associazione

Con riferimento al “Saldo e stralcio” delle cartelle di pagamento, la Nostra Associazione è disponibile a svolgere le seguenti attività:

  • DUE DILIGENCE preliminare all’adesione al “Saldo e stralcio” delle cartelle di pagamento;
  • Compilazione e trasmissione a mezzo pec della domanda di adesione; controllo dei documenti e della comunicazione che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetterà entro il 31 ottobre 2019.

Per ogni ulteriore chiarimento e informazione è possibile contattare l’Associazione telefonicamenteallo 06 89020610 o tramite posta elettronica: info@konsumer.it      

Dott.ssa Leo Milena