Il tasso soglia è il «tasso di interesse massimo» che la banca o gli intermediari finanziari non devono superare quando collocano prodotti (bancari e finanziari) che prevedono un affidamento.
La differenza tra tasso soglia e tasso medio non può essere superiore agli otto punti percentuali, così come previsto dal D.L. 70/2011 che ha modificato l’art. 2, comma 4 della Legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) del 50%.
Il TEGM – che viene rilevato ogni tre mesi da Banca d’Italia per conto del MEF – si riferisce agli interessi annuali praticati per operazioni della stessa natura, e comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse.
Se il tasso praticato al rapporto posto in essere supera il tasso soglia indicato trimestralmente da Banca d’Italia, si parla di «tasso usurario».
Alla luce della Sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione, banche e finanziarie sono chiamate a risarcire il risparmiatore tradito, che può ambire a recuperare integralmente gli interessi pagati estinguendo ogni rapporto.
Conoscere i tassi soglia è importante non solo per gestire consapevolmente il rapporto con le banche e gli intermediari finanziari, ma soprattutto per mettersi al riparo dal rischio dell’usura, che costituisce un illecito perseguibile sia civilmente che penalmente.
Di seguito, i tassi soglia aggiornati relativi alle principali operazioni bancarie e finanziarie:
A cura dell’Avv. Massimo Melpignano – Responsabile Nazionale Banca e Finanza Konsumer Italia
Fonti:
– Banca d’Italia
– SNARP – Sindacato Nazionale Antiusura Riabilitazione Protesta