Un parere a firma del Direttore Generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato in data 11/01/2021, ha ritenuto sostanzialmente equivalenti le due procedure per tutti i dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale.
Due recenti sentenze, nn. 157 e 158 del 2021 del Giudice di Pace di Belluno, sono giunte a conclusioni opposte nelle cause civili riguardanti verbali elevati per violazione dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 142, comma 8, C.d.S. stante la mancata omologazione del dispositivo autovelox di rilevazione di velocità.
Secondo il Giudice di Pace, la distinzione tra omologazione e approvazione è precisata nell’art. 142, comma 6, C.d.S., il quale, nel considerare fonti di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate” rimanda poi al regolamento di attuazione del codice stesso.
L’art. 192 reg. att. C.d.S., si legge in sentenza, rende ancor più evidente che trattasi di due procedimenti distinti, anche se la norma non specifica in modo chiaro le singole ipotesi in cui sia richiesto l’uno o l’altro.
In pratica, l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio appositamente testato in un laboratorio, mentre la semplice approvazione risulta essere un procedimento di tipo semplificato, non richiedendo la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o da particolari prescrizioni previste dal regolamento.
La maggiore importanza dell’omologazione sta nella circostanza che essa è una “procedura avente natura squisitamente tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare”.
Tuttavia, nonostante a seconda dei casi si proceda all’omologazione o all’approvazione, “non può essere posto in dubbio che, al fine della verifica dell’osservanza dei limiti di velocità, ex art. 142, c. 6, C.d.S., debbano considerarsi fonti di prova esclusivamente le risultanze di apparecchi debitamente omologati dal Ministero dello Sviluppo Economico”
Una conclusione a cui è giunto anche dal Giudice di Pace di Treviso nella sentenza del 24/5/2021.
Avvocato Giuseppe Potenza