INSTALLAZIONE DELL’AUTOVELOX NEL TERRITORIO COMUNALE

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 776 del 19 gennaio 2021) in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata individuazione, ad opera del Prefetto, delle strade su cui installare autovelox nel verbale di contestazione della sanzione per superamento dei limiti di velocità.

La Suprema Corte ha rilevato che, nel caso sottoposto al suo esame, nel verbale di contestazione non vi era alcun riferimento al decreto prefettizio di cui alla L. 168/2002, ex art. 4, che individua le strade ove è consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata. Ha, perciò, tratto la conseguenza che la violazione di tale obbligo permetterebbe, alla Polizia Municipale che aveva contestato l’infrazione, un illegittimo ed arbitrario potere di istallare autovelox illimitatamente sul tutto il territorio comunale.

Infatti, precisa la Corte, l’ambito territoriale di utilizzo di dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto solo alle autostrade, alle strade principali, alle strade extraurbane secondarie ed alle strade di scorrimento, così come prescritto dall’art. 2 C.D.S. Ne deriva che per tutte le altre strade, come quella relativa al caso preso in esame, è sempre necessario il provvedimento del Prefetto che autorizzi l’uso di apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità.

In caso contrario, il verbale di contestazione privo della indicazione del decreto prefettizio, è affetto da un vizio di motivazione incidente sul provvedimento sanzionatorio, che, pregiudicando il diritto di difesa, non è nemmeno rimediabile in sede di opposizione.