Note della Konsumer Italia relative al DDL annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (ai sensi dell’articolo 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99)

Per chi ha vissuto l’epopea delle liberalizzazioni Bersani la legge annuale sulla concorrenza può sembrare un documento molto timido, in larga misura lo è; ma ci sono alcuni elementi che potrebbero veramente dare il via ad un
nuovo corso sulla concorrenza ed in particolare sulla concorrenza che tenga a mente il diritto dei consumatori.

Ci riferiamo all’attenzione data alle nuove mobilità nel trasporto dove finalmente leggiamo anche la parola idrogeno, al risarcimento diretto se a questo verranno, nel dibattimento, apportati quei correttivi che servono anche in funzione antifrode; ai servizi a valore aggiunto della telefonia oggi ancora cruccio di migliaia e migliaia di criticità; alla sanità.

Cogliamo comunque il nullo apporto richiesto ai Consumatori, dispiace che per una legge così importante si ignori proprio la parte interessata che pur ha una propria rappresentanza Istituzionale.
Konsumer Italia ha esaminato con attenzione il decreto, qui di seguito una serie di punti essenziali agli occhi dei consumatori.

Art. 6 Con riferimento alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale, bisognerebbe incentivare la progressiva sostituzione dei mezzi attualmente in uso con nuovi mezzi a impatto zero, preferibilmente a idrogeno, in quanto l’elettrico non azzera il problema ma lo sposta soltanto.

Art. 7 Ridurre progressivamente il ricorso ad affidamenti diretti, che non stimolano la concorrenza, procedendo esclusivamente tramite gare ad evidenza pubblica. Il caso della Calabria è emblematico: https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-01/Decreto_2019_17136.pdf

Art. 8 Sarebbero da incentivare start-up di servizi innovativi, con l’uso maggiormente diffuso di App per facilitare la concorrenza e per innalzare il livello dei servizi offerti, introducendo di pari passo delle campagne formative e informative all’utenza, al fine di limitare il gap di utilizzo di questi sistemi.

Art. 9 Si inserisce nel decreto delle liberalizzazioni nel settore trasporti, decreto che genericamente faceva riferimento a procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti. Con questa modifica prevista dall’art.9 del DDL, viene in modo più netto, previsto l’obbligo di ricorrere alle ADR, quale modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie, subordinando il ricorso all’azione giudiziale, all’espletamento di tale procedura obbligatoria di conciliazione. Si ribadiscono in tale settore, le regole già introdotte in altri settori, quali telecomunicazioni ed energia. Ben venga tale disposizione che garantisce maggiore tutela ai consumatori e agli utenti, e procedure più snelle per far valere i propri diritti, anche nell’ottica di ridurre il carico delle azioni giudiziarie. È
auspicabile una tutela maggiore per i consumatori e per gli utenti, che si potrebbe ottenere se nell’ambito delle ADR si prevedesse in modo esplicito, in qualche misura, di inserire anche l’aspetto del risarcimento dell’eventuale danno subito dall’utente e non solo l’aspetto dell’indennizzo in base a parametri solitamente indicati nelle Carte Servizi degli operatori, parametri non sempre proporzionati al disservizio subito.
Questo principio, chiaramente lo riteniamo valido per tutte le ADR previste in qualunque settore: questa implementazione ridurrebbe effettivamente il carico sui tribunali e consentirebbe il giusto ristoro per quanto subito.

Art. 11 Fermo restando che per i consumatori la mobilità elettrica non può che rappresentare una soluzione transitoria, bene si farebbe sin da subito a indirizzare la ricerca sulla mobilità a idrogeno. È di tutta evidenza che tali colonnine oltre a poter offrire energia di diversi operatori, dovranno dettagliarne i costi relativi per ognuno di loro.

Art. 12 Sbagliato imporre il doppio pagamento alle PMI che si avvalgono del privato nello smaltimento dei rifiuti, tale duplicazione dei costi ricadrebbe immediatamente sul consumatore finale.

Sanità e Farmaci Fermo restando che avere 21 Sanità non facilita l’erogazione dei servizi nella medesima quantità e qualità ai cittadini e si auspica un ritorno a un’unica sanità nazionale. Notiamo che relativamente ai farmaci si è persa ancora una volta l’occasione per dare la possibilità alle parafarmacie di distribuire i farmaci da banco, cose che darebbe impulso alla concorrenza, nel particolare degli articoli 13 e 18 rileviamo quanto segue.

Art. 13 La vision per risolvere le criticità dovrebbe essere che il controllore sia diverso dall’erogatore della prestazione. Il Ministero della Salute dovrebbe dare degli standard alle Regioni, per evitare l’autoreferenzialità e per incentivare al
miglioramento. A quando una rappresentanza dei consumatori nelle commissioni di valutazione della qualità dei servizi erogati?

Art. 18 In alternativa a quanto previsto dall’articolo, che comunque sembra efficace ma macchinoso; sarebbe auspicabile che invece di creare altre regole, si lasciasse libertà di scelta dei dirigenti medici da parte del direttore generale, che però dovrebbe raggiungere obiettivi oggettivi valutati a livello nazionale e non concordati, valutati e ricompensati con i medesimi soggetti che hanno operato la scelta, come accade ora.

Art. 19 e 20 Nella telefonia, per le linee dati, è importante che per il consumatore finale sia veramente fruibile l’alta velocità, con una particolare attenzione a quei territori che a oggi risultano ancora privi di una rete stabile e fruibile, come la pandemia ha ben evidenziato, non riusciremo mai a rallentare l’abbandono dei nostri borghi se agli stessi è negata ogni possibilità di evoluzione tecnologica e conseguente utilizzo.

Art. 21 Va a inserirsi nelle disposizioni previste dal famoso Decreto Bersani bis. Ben venga la codificazione dell’obbligo del divieto di attivare servizi a pagamento, da parte dei gestori telefonici, senza un consenso esplicito e documentato dell’utente o del consumatore. Un passo ulteriore, sempre nell’ottica di tutelare gli utenti, dovrebbe essere di esplicitare le modalità di consenso espresso e documentato, per evitare aggiramenti della norma: conferma sempre scritta per i contratti post pagati, quindi con addebito in fattura e doppia conferma tramite sms, per i contratti prepagati. Può essere considerata valida anche l’acquisizione del consenso tramite vocal order, ma va regolarizzato lo svolgimento della registrazione dell’acquisizione del consenso.

Art. 23 Si auspica che le deleghe al Governo per i decreti attuativi non facciano fallire i tentativi di semplificazione per la presenza di centinaia di ulteriori articoli e commi.

Art. 27 Konsumer Italia ha già richiamato l’attenzione del Governo sulla necessità di un intervento più radicale in materia di risarcimento diretto che riguarda l’80% dei sinistri RCA e che ha una portata economica di quasi 5MLD di euro all’anno (circa il 50% dei costi del settore assicurativo RCA) e ha già presentato alle istituzioni una serie di proposte normative per rimuovere dalla procedura di risarcimento diretto le criticità che impediscono un’efficace lotta alle frodi assicurative, i cui costi ricadono ingiustamente sulla totalità degli automobilisti.

Art. 28 In merito a questo articolo, si suggerisce di individuare come parametro di riferimento ai fini della concentrazione anche l’approvvigionamento di “dati personali” che, unitamente al prodotto tradizionale, anche alla luce dell’attuale conformazione del mercato e della spinta digitale, possono rilevare ipotesi di concentrazione e abuso rilevanti per la tutela della concorrenza e dei consumatori finali.

Art. 32 In merito a questo articolo, desta forti perplessità la possibilità di delegare ad un ristretto comitato, l’individuazione dei componenti delle Autorità Indipendenti proprio a presidio di quella indipendenza che la norma intenderebbe rafforzare. A tal fine si propone di voler prevedere all’interno del comitato la presenza anche di un rappresentante delle associazioni dei consumatori, estratta quest’ultima tra quelle principalmente rappresentative e con possibilità, qualora quella risultata estratta abbia già partecipato alla commissione, di una nuova estrazione. Ciò al fine di assicurare la presenza di una rappresentanza dei consumatori all’interno del comitato a garanzia ulteriore dell’indipendenza della designazione dei candidati nelle Autorità ed al contempo non far dipendere da altra logica, se non il caso, la scelta dell’assegnazione a rafforzamento dell’indipendenza ed autonomia richiesta.