Autovelox: il verbale deve indicare se la postazione è fissa, oppure se è mobile

La sanzione per eccesso di velocità può essere annullata se, all’interno del verbale, manca l’indicazione relativa alla postazione, fissa o mobile, che ha rilevato l’infrazione. Cosi recita la sentenza  n. 61/2021depositata in data 25 giugno 2021 dal Giudice di Pace di Alba.

Statuisce il Giudice che nei verbali impugnati “manca la necessaria indicazione della tipologia di postazione fissa o mobile utilizzata per il rilievo dell’infrazione così come richiesto dalla Suprema Corte per la validità dell’accertamento. Ne consegue che il ricorrente si trova nell’impossibilità di verificare l’adeguatezza della preventiva segnalazione attraverso idonea cartellonistica”.

In caso di specifica contestazione, grava sull’ente convenuto l’onere di fornire la prova, ma nel giudizio il Comune è rimasto contumace. Da qui la decisione del giudicante di accogliere l’opposizione proposta dal ricorrente e per l’effetto annullare i verbali emessi dalla Polizia Municipale.

La sentenza del Giudice di Pace di Alba segue un indirizzo consolidato a partire dall’ordinanza n. 5997/2014 della Corte di Cassazione che ha precisato come “la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale” .

Infatti, l’art. 142, comma 6-bis afferma chiaramente che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.

Il potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, continua la Suprema Corte, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico

Un obbligo in capo agli agenti verbalizzanti di attestare, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell’art. 200 c.d.s., anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l’assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell’accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.

 

Avv. Giuseppe Potenza